Buongiorno,
avrei da sottoporvi un quesito in merito alla costituzione di una società con sede legale all'estero i cui shareholders sono residenti fiscalmente in Italia (poniamo che entrambi NON possano trasferirsi stabilmente all'estero).
Secondo quanto sancito dall'articolo 73 del TUIR:
5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di societa' ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.
In grassetto la parte di frase che mi ha fatto di recente cambiare idea sull'interpretazione della legge. Fintanto che la società con sede legale all'estero non ha partecipazioni in altre società o enti con residenza fiscale in Italia, essa nonostante sia amministrata da "da un consiglio di amministrazione composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato" non incorre nel reato di esterovestizione, è corretto?
La società NON avrà alcun legame con l'Italia, se non il fatto di essere amministrata appunto da italiani. Nessun conto corrente, nessun interesse particolare, nessun server o altra strumentazione.
Ringrazio in anticipo per le Vs risposte.
avrei da sottoporvi un quesito in merito alla costituzione di una società con sede legale all'estero i cui shareholders sono residenti fiscalmente in Italia (poniamo che entrambi NON possano trasferirsi stabilmente all'estero).
Secondo quanto sancito dall'articolo 73 del TUIR:
5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di societa' ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.
In grassetto la parte di frase che mi ha fatto di recente cambiare idea sull'interpretazione della legge. Fintanto che la società con sede legale all'estero non ha partecipazioni in altre società o enti con residenza fiscale in Italia, essa nonostante sia amministrata da "da un consiglio di amministrazione composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato" non incorre nel reato di esterovestizione, è corretto?
La società NON avrà alcun legame con l'Italia, se non il fatto di essere amministrata appunto da italiani. Nessun conto corrente, nessun interesse particolare, nessun server o altra strumentazione.
Ringrazio in anticipo per le Vs risposte.