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Chiarimenti su reato di esterovestizione: quando si applica?

faroma

Utente
Buongiorno,
avrei da sottoporvi un quesito in merito alla costituzione di una società con sede legale all'estero i cui shareholders sono residenti fiscalmente in Italia (poniamo che entrambi NON possano trasferirsi stabilmente all'estero).

Secondo quanto sancito dall'articolo 73 del TUIR:

5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di societa' ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:

a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.


In grassetto la parte di frase che mi ha fatto di recente cambiare idea sull'interpretazione della legge. Fintanto che la società con sede legale all'estero non ha partecipazioni in altre società o enti con residenza fiscale in Italia, essa nonostante sia amministrata da "da un consiglio di amministrazione composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato" non incorre nel reato di esterovestizione, è corretto?

La società NON avrà alcun legame con l'Italia, se non il fatto di essere amministrata appunto da italiani. Nessun conto corrente, nessun interesse particolare, nessun server o altra strumentazione.

Ringrazio in anticipo per le Vs risposte.
 

gaia78

Utente
ciao faroma
secondo il mio modesto parere
i requisiti sono alternativi
quindi o partecipazione di controllo
o cda composto in maggioranza da soggetti residenti nello Stato..
Puo ben darsi che anche se la societa non é titolare di partecipazioni di controllo puo essere amministrata di fatto da un cda italiano e quindi può essere passibile del reato di esterovestizione(cd controllo passivo)
Quindi per me la risposta alla tua domanda é negativa
Ma attendiamo altri pareri
saluti
gaia
 
Ultima modifica:

faroma

Utente
Gentile Gaia,
ringrazio per la risposta.
Tuttavia quel "che detengono partecipazioni di controllo" mi pare essere un requisito non alternabile ad altro requisito. Oppure mi sfugge qualche legge che specifica questo passaggio?
 

gaia78

Utente
eppure io sono convinta della eventualità di controllo indiretto cd di fatto tramite il cda alternativo al controllo diretto o di diritto
attendiamo altri pareri
grazie di aver sollevato il dibattito
gaia
 
Ultima modifica:

faroma

Utente
Riguardo il link fornito dalla gentile Gaia, in questo esempio a pagina 13, mancherebbe nella nostra situazione il controllo attivo di un soggetto residente in Italia. Questo rende l'esempio in questione non adatto alla fattispecie descritta nel mio post iniziale?
 

Allegati

faroma

Utente
Gentile Gaia,
ringrazio per la risposta.
Tuttavia quel "che detengono partecipazioni di controllo" mi pare essere un requisito non alternabile ad altro requisito. Oppure mi sfugge qualche legge che specifica questo passaggio?
Rimango comunque dell'idea che sia necessaria una partecipazione di controllo.
 

faroma

Utente
Molto gentile Gaia.
Anche in questi esempi (in particolare il 2 di pag 19) è sempre presente il controllo da parte della entità estera di un 51% di società italiana. Non riesco ancora a trovare un esempio nel cui non vi sia questo controllo di una società italiana, ma dove si tratti semplicemente di una società estera con CdA "italiano", senza aver alcun legame con l'Italia o società italiane.
 
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