Riferimento: Cessione azienda
Io, prostaf, lascerei perdere le considerazioni sulla certezza del diritto in generale e di quello tributario in particolare e né per avere conferma mi scandalizza il fatto che si sia scomodato il Notariato.
Io non ho chiesto all'oste se il suo vino è buono, anche perché ritenendo di essere un intenditore io non mi fido mai dell'oste... Io, il vino, me lo gusto da me!
Ed allora t' invito a leggere quello che diceva qualche sommellier molti anni prima che l'oste decantasse la tanta bontà del suo vino... (per riportarmi solo alle indicazioni date alle Camere di Commercio dalla fonte ufficiale...)
Scriveva, infatti, Il Ministero dell'industria nel lontano 1969 a tutte le sedi delle Camere di Commercio d'Italia, spero non ti sia dimenticato di avere letto anche questo, previa acquisizione del parere del Ministero della Giustizia,
in accordo con quanto prospettato dallo stesso Ministero:
“Secondo l’art. 2556 c.c. sono tenute alle descritte formalità le imprese soggette a
registrazione.
Non sono soggetti a registrazione, secondo l’originario impianto del codice civile, i piccoli
imprenditori (art. 2202 c.c.), gli imprenditori agricoli (art. 2136 c.c.) e le società semplici (art.
2200 c.c.).
Tale originario impianto del codice civile è stato modificato con la L. n. 580 del 1993 che,
all’art. 8, ha introdotto la registrazione in sezioni speciali del Registro delle imprese anche per le
categorie da ultimo citate, prima escluse dalla registrazione.
La iscrizione prevista dall’art. 8 L. cit., come si è già accennato, si effettua in sezioni
speciali del Registro delle imprese (art. 8, 4° comma).
Tale iscrizione ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia (art. 8, 5°
comma L. cit.) e ciò la distingue da quella prevista dal codice civile all’art. 2193 (secondo cui i
fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai
terzi da chi è obbligato a richiederne l’iscrizione, a meno che questo provi che i terzi ne abbiano
avuto conoscenza e l’ignoranza dei fatti dei quali la legge prevede l’iscrizione non può essere
opposta dai terzi dal momento in cui l’iscrizione è avvenuta).
Certamente, quindi, vi è una differenza tra la iscrizione prevista dall’art. 2188 c.c. e quella
prevista dall’art. 8 L. 580/1993, per lo meno in ordine all’efficacia della medesima.
Peraltro, a parere di questo Ufficio, anche la semplice pubblicità notizia e la funzione
anagrafica non sarebbero pienamente svolte se eventi così importanti nella vita dell’azienda come
quelli descritti dall’art. 2556 c.c., 1° comma non fossero iscritti nel Registro delle imprese, sia pure
nella apposita sezione speciale.
Per questa ragione bisogna ritenere che l’art. 2556 c.c. intenda per imprese soggette a
registrazione anche le imprese di cui all’art. 8 L. n. 580/1993 e che quindi gli adempimenti previsti
dall’art. 2556 c.c. così come novellato dall’art. 6 della L. n. 310/1993 debbano essere eseguiti
anche dalle piccole imprese.
Per quanto attiene alla possibile distinzione, prospettata dalle categorie interessate, tra gli
obblighi di registrazione derivanti dal contratto di cessione di azienda e quelli derivanti dal
contratto di affitto della medesima, si osserva che il disposto dell’art. 2556 c.c. non consente tale
distinzione, essendo ivi previsti gli stessi adempimenti di pubblicità per i contratti che hanno per
oggetto il trasferimento della proprietà e quelli che trasferiscono invece il solo godimento
dell’azienda, tra i quali ultimi sono da annoverarsi con certezza i contratti di affitto dell’azienda
medesima”.
Vedi, prostaf, in Italia ci sono almeno 55 milioni di allenatori di calcio parlato... ma di quello giocato sono solo pochini...
Parabola significa che le chiacchiere vanno a zero e quando si discute in diritto, a supporto delle proprie ragioni, bisogna riportarsi ad interpretazioni qualificate, non a chiacchiere...
Ciao
T.