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Autovetture

wind

Utente
Riferimento: AUTOVETTURE

Ci provo a riassumenre io cosi vedo se ho capito bene:p

Agenti di commercio:
Acquisto auto (max € 25.823,00) iva det. 100%, costo ded. 80%
carburante e ogni altra spesa dell'auto iva det. 100% costo ded. 80%
e questo è valido sia nel 2006 sia nel 2007.. non è cambiato niente.

Imprese: Autoveicoli

01/01/06-14/09/2006 iva det. 15%, costo 50%

dal 14/09/2006 iva det. in base l'utilizzo ma la percentuale consigliata è 40%

dal 01/01/06 ad oggi costo completamente indeducibile sia per l'acquisto che per il carburante che per tutte le altre spese.

autocarri iva detraibile 100% e costo deducilbile 100%

spero di aver capito finalemte:D

ciao ciao
 

Rocco

Utente
Riferimento: AUTOVETTURE

Ci provo a riassumenre io cosi vedo se ho capito bene:p

Agenti di commercio:
Acquisto auto (max € 25.823,00) iva det. 100%, costo ded. 80%
carburante e ogni altra spesa dell'auto iva det. 100% costo ded. 80%
e questo è valido sia nel 2006 sia nel 2007.. non è cambiato niente.

Imprese: Autoveicoli

01/01/06-14/09/2006 iva det. 15%, costo 50%

dal 14/09/2006 iva det. in base l'utilizzo ma la percentuale consigliata è 40%

dal 01/01/06 ad oggi costo completamente indeducibile sia per l'acquisto che per il carburante che per tutte le altre spese.

autocarri iva detraibile 100% e costo deducilbile 100%

spero di aver capito finalemte:D

ciao ciao

Autoveicoli:
Agenti di commercio: ok.
Imprese:
Dall'1/1/06 al 14/9/06 iva detraibile al 40% (35% in agricoltura) oppure in misura superiore in base all'utilizzo. Per recuperare tale maggiore detrazione bisogna presentare apposita istanza di rimborso entro il 20/09/2007.
L'IVA resta totalmente indetraibile riguardo ai pedaggi autostradali.
I costi sono totalmente indeducibili a partire dall'1/1/06 mentre per i professionisti la deducibilità scende dal 50% al 25% sempre nel limite di Euro 18.075,99.
Autocarri:eek:k con la precisazione che, prima di dedurre al 100%, bisogna sottoporre l'autocarro al "test" di verifica relativo ai "finti autocarri". Solo se non è un "finto autocarro" si potrà procedere a dedurre i costi al 100% e a detrarre l'IVA al 100%.
Ciao e buon lavoro.
 

wind

Utente
Riferimento: AUTOVETTURE

Autoveicoli:
Agenti di commercio: ok.
Imprese:
Dall'1/1/06 al 14/9/06 iva detraibile al 40% (35% in agricoltura) oppure in misura superiore in base all'utilizzo.

scusa ma perchè dici cosi?
prima di settembra non si detraeva l'iva al 15% per i veicoli?:confused:
 

Rocco

Utente
Riferimento: AUTOVETTURE

Per il periodo 1/1/2003-13/9/2006 è stata stabilità una detraibilità dell'IVA sulle autovetture al 40% (35% in agricoltura). Tale maggiore detraibilità, stabilità dal governo in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia UE, deve essere recuperata attraverso presentazione di apposita istanza di rimborso da presentarsi entro il 20/9/2007.
Può essere chiesta a rimborso anche una % maggiore (ad es. anche il 100%) purché si riesca a dimostrare attraverso opportuna documentazione il maggior utilizzo inerente all'attività aziendale.
Dal 14/9/06 in poi, invece, si è in attesa di autorizzazione da parte del Consiglio UE che fisserà la % di detraibilità presumibilmente al 40% per 3 anni.
Nell'attesa si può detrarre IVA in base ad una % "fai-da-te" considerando sempre la strumentalità del bene all'attività aziendale.
 

menia

Utente
Riferimento: AUTOVETTURE

scusate se ritorno sulla questione:s-sault: ho una parrucchiera che ha comprato una auto nuova, lei sostiene che serve alla sua attività perchè svolge la sua attività anche al domicilio delle sue clienti, secondo voi l'auto è strumentale alla sua attività? Faccio bene se prudentemente detraggo il 40% dell'iva e nn deduco i costi?
 

Contabile

Utente
Riferimento: AUTOVETTURE

scusate se ritorno sulla questione:s-sault: ho una parrucchiera che ha comprato una auto nuova, lei sostiene che serve alla sua attività perchè svolge la sua attività anche al domicilio delle sue clienti, secondo voi l'auto è strumentale alla sua attività? Faccio bene se prudentemente detraggo il 40% dell'iva e nn deduco i costi?
Non concordo con la tesi della tua cliente. Pe rme zero IVA e zero costi. La mia è un'opinione. Poi ricorda che c'è la famosa formuletta.....
 

Rocco

Utente
Riferimento: AUTOVETTURE

Naturalmente concordo con il Contabile, zero iva e zero costi. Però più che sulla formuletta, Contabile, io mi soffermerei sul concetto di strumentalità e naturalmente penso che siamo d'accordo sul fatto che l'auto per la parrucchiera non sia strumentale all'attività, ossia il mancato utilizzo dell'auto sicuramente non pregiudica l'esercizio dell'attività.
 
T

turi

Ospite
Riferimento: AUTOVETTURE

Naturalmente concordo con il Contabile, zero iva e zero costi. Però più che sulla formuletta, Contabile, io mi soffermerei sul concetto di strumentalità e naturalmente penso che siamo d'accordo sul fatto che l'auto per la parrucchiera non sia strumentale all'attività, ossia il mancato utilizzo dell'auto sicuramente non pregiudica l'esercizio dell'attività.
Non condivido il Vostro parere (tuo e del contabile)...
Non è strumentale ma può essere inerente all'esercizio dell'attività...
Per me l'iva è detraibile e fintanto che non vengono reintrodotte limitazione alla deducibilità dell'iva io la detrarrei almeno nella misura del 50% tenuto conto della presunzione di utilizzo promiscuo del bene (privato ed impresa)...
 
A

alberto

Ospite
Riferimento: AUTOVETTURE

Non condivido il Vostro parere (tuo e del contabile)...
Non è strumentale ma può essere inerente all'esercizio dell'attività...
Per me l'iva è detraibile e fintanto che non vengono reintrodotte limitazione alla deducibilità dell'iva io la detrarrei almeno nella misura del 50% tenuto conto della presunzione di utilizzo promiscuo del bene (privato ed impresa)...

concordo..
non strumentale=senza la quale l'attività non può essere svolta (vedi taxi, rappresentanti commercio, pompe funebri), ma inerente quanto meno ai fini iva ormai..
fino al 2005, una volta inserita in attività c'era la presunzione legale ai fini delle imposte dirette che fosse inerente fino ad un valore di 9038,00€ e che quindi di questi 9.038,00 non fosse piu possibile sindacarne ulteriormente l'inerenza.

per l'iva ad oggi valgono le regole generali di detrazione, art. 19 c4 dpr 633/72.

 
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