Riferimento: Allarghiamo il campo a ComUnica e dintorni?
è quello che ho sempre pensato caro UOMO RAGNO però poi ho trovato delle circolari del ministero ....leggi qui sotto
STRALCIO CIRCOLARE 3575/C DEL 2004
“….Appare comunque di tutta evidenza che il comma 54, dell'art. 2, della legge finanziaria non pone alcuna preclusione (né di converso alcuna esclusiva) per qualsivoglia ordine professionale (o intermediario abilitato o altro soggetto)differente dai commercialisti, ragionieri e periti commerciali, nello svolgimento delle attività di invio dei "dati" al registro delle imprese, in nome e per conto dei soggetti obbligati. E' infatti insito nel dettato normativo, che l'unica differenziazione per i soggetti ivi contemplati, è quella di avvalersi delle modalità "dell'apposito incarico", di cui al predetto art. 2, comma 54, mentre tutti gli altri soggetti devono essere ordinariamente delegati dall'obbligato”.
Con la successiva Nota n. 101914 del 3 agosto 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico precisa quindi che poiché il regime di cui alla Legge 340/2000 riguarda, esclusivamente, la dichiarazione di conformità dei bilanci e degli altri documenti di cui all’articolo 2435 del codice civile, nonché la sottoscrizione delle istanze con cui le società richiedono l’iscrizione di determinati atti nel registro delle imprese, "sembra evidente che non può trovare applicazione nei confronti delle istanze rivolte al registro delle imprese dall’imprenditore individuale (le quali ultime, sembra opportuno evidenziare, non sono normalmente corredate da atti, rappresentando il modello compilato, di per sé, il documento che esprime la volontà dell’imprenditore)".
cosa ne pensi?