Re: Adempimenti fiscaliProstituzione, proventi esentasse
da italia oggi di oggi:
" proventi dell'attività di prostituzione non sono ascrivibili ad alcuna categoria di redditi, né gli stessi possono essere collocati tra i redditi scaturenti da attività illecite, considerato che nel nostro ordinamento la prostituzione non costituisce più ipotesi di reato.
È quanto ha stabilito la Commissione tributaria provinciale di Milano, sez. XLVII, nella motivazione della sentenza n. 272 depositata lo scorso 22 dicembre 2005, con la quale ha accolto il ricorso proposto da una cittadina milanese avverso due distinti avvisi di accertamento con i quali l'ufficio tributario aveva proceduto alla determinazione sintetica del reddito complessivo attribuibile alla contribuente, sulla scorta della capacità di spesa dimostrata con l'acquisto di beni mobili e immobili senza però tenere conto della capacità contributiva della stessa. La quale documentava (con la produzione di annunci economici e dell'elenco delle utenze telefoniche a essa intestate) che gli investimenti contestati erano frutto dell'attività di meretricio.
Il collegio ha sancito che nella determinazione sintetica del reddito, l'ufficio tributario è obbligato a indicare negli avvisi impositivi a quale categoria di reddito, ex art.6 del Tuir, viene ricondotta la capacità reddituale del contribuente inciso dai predetti avvisi. Nel caso di specie, la ricorrente, e l'ufficio lo ha pacificamente assunto, ha dichiarato che gli investimenti sono il frutto dell'attività di meretricio e il collegio, in accoglimento della tesi difensiva, ha sancito che tali redditi annullano la pretesa erariale. Infatti, i proventi di tale attività non possono in alcun modo essere ascritti ad alcuna categoria reddituale. Che poi l'ufficio abbia ascritto tali proventi come frutto di attività illecite è una tesi ´che non trova riscontro nel nostro ordinamento'. Infatti, non può operare in questo caso la previsione dell'art.14, comma 4 della legge n. 537/93, secondo cui tra le categorie ex art. 6 del Tuir si intendono ricompresi, se ivi classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività illecite, in quanto ´la prostituzione, da diverso tempo, non costituisce più ipotesi di reato'.
È pacifico, conclude il collegio, che la prostituzione non può essere direttamente produttiva di reddito tassabile, almeno finché il legislatore non interviene con una disposizione ad hoc per disciplinare la materia. (riproduzione riservata)
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