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Accertamento Agenzia delle Entrate: suggerimenti

M

maurizio

Ospite
Sono a sottoporre un quesito riguardante un PVC della G.F. da cui è poi scaturito un accertamento dell'Agenzia delle Entrate.
Situazione: società in nome collettivo con due soci
Anno di imposta: 1998 e 1999
Contestazione: mancato versamento r.a. su ripartizione di utili che risultavano ancora da distribuire.
Antefatto: la snc in questione ha omesso di effettuare negli anni 1998 e 1999 il giroconto dei prelevamenti degli utili che mese mese i soci prelevavano mediante operazioni di banca imputate con la seguente scrittura (scrittura che si evince dalla contabilità):
------------------- xx/xx/1998 ----------------------------------
Socio A c/prelevamento a Banca c/c £. xxxxxxx
Causale: Prelevamento c/utili
-----------------------------------------------------------------
A fine anno, o meglio alla data del 30/04 anno successivo non è stato fatto erroneamente il giroconto:
------------------- 30/04/1999 ----------------------------------
Utile di esercizio a Socio A e B c/prelevamento £. xxx
Causale: imputazione risultato di esercizio anno 1998
-----------------------------------------------------------------
chiaramente il tutto è valido anche per l'anno successivo.
L'Agenzia delle Entrate, riprendendo il PVC della G.F. ha ravvisato quindi "... in merito si osserva che è comunque difficile considerare tale importi come ripartizione di utili dato che nel 2000 (e quindi nel 2000 perchè gli avvisi di accertamento sono due), data di inizio della verifica, tali utili relativi al 1998 ed al 1999 in realtà risultavano ancora da distribuire. E' da rilevare che proprio i verbalizzanti (leggi GdF) a pag. 10 del PVC hanno sottolineato che la società non ha deliberato compensi professionali ai soci. La considerazione che si tratta di una società di persone con due soli soci, fa presumere che i prelievi effettuati dagli stessi soci dai conti della società, come risultanti dalla documentazione bancaria a cui fa riferimento la GdF, sia effettivamente (auto) compensi illegittimemente non deliberati e non dichiarati; e questo proprio grazie alla "gestione familiare" della società."
In definitiva quindi l'agenzia delle entrate sanziona l'omesso versamento delle ritenute d'acconto relative ai "compensi agli amministratori", l'omessa indicazione di 2 percipienti nel quadro ST del 770, il versamento tardivo delle ritenute (sanzione del 30%) e la mancata esecuzione delle ritenute alla fonte..
Morale della favola un giocetto da circa 130.000.000 di vecchie lirette.
Considerazione: i soci hanno pagato le imposte, compresa l'IRAP, sull'utile di esercizio..
Che linea di difesa adottereste per un contenzioso? Perchè risulta chiaro che (vista la pretesa che ritengo assurda a questo giro arriviamo fino al III grado di giustizia ordinaria...)
Grazie per chi invierà suggerimenti..
 
R

renata

Ospite
le dichiarazioni dei redditi dei singoli soci come sono state
prodotte per i rispettivi anni?
Hanno dichiarato il reddito proveniente dalla partecipazione
nella società di persone?
A naso mi pare che abbiano preso un granchio
 
A

alberto

Ospite
cavolo... maurì... bella storia... se sei in messenger ti mando un bell'articolo al proposito...

ciao..
 
M

maurizio

Ospite
Avete visto che roba?
Sì.. i soci hanno dichiarato sempre l'utile scaturente dal conto economico, così come previsto dal TUIR..
Tutto dichiarato.. quadro H.. etc.. etc..
Alberto.. ho preso il tuo articolo..
Grazie..
 
A

andrea

Ospite
approfondirei l'aspetto civilistico

se non erro, salvo deroghe statutarie (da verificare), l'utile delle società di persone è attribuito ai soci "automaticamente" con l'approvazione del rendiconto, senza necessità di deliberazione (art. 2262, c.c.)

con la qualificazione civilistica di utile direi che hai risolto

PS non mi è chiaro cosa intendi quando dici che i soci hanno pagato l'IRAP...
 
M

maurizio

Ospite
Grazie per il suggerimento andrea.. riguardo l'irap era per dare enfasi...
:eek:(
Sono abbacchiato..
 
A

alberto

Ospite
si, vedi anche questo...

L’articolo 2262 cc stabilisce che «. salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto». Proprio quest’ultima parte dell’articolo, in sostanza, rende dubbia la validità e regolarità dei prelievi dei soci prima dell’approvazione del rendiconto. Tuttavia, se nello statuto della società è prevista espressamente la possibilità di anticipare utili nel corso dell’esercizio, tale pratica ci sembra possibile, riferendoci a quel «salvo patto contrario» citato come premessa nell’articolo 2262 cc. Per quanto concerne il lato contabile, all’atto del prelevamento si avrà: Socio c/prelevamento a Cassa (o banca c/c) 1000 A fine esercizio si avrà lo storno del conto «socio c/prelevamenti», imputando l’importo, dapprima, qualora esistano in bilancio, ai seguenti conti: «Finanziamenti infruttiferi dei soci» (conto che comprende le anticipazioni effettuate dai soci) o al conto «Finanziamenti fruttiferi dei soci» (prestiti effettuati dai soci). Successivamente, nel caso in cui essi non esistano, o non siano sufficienti al contenimento dell’importo prelevato, si effettuerà lo storno dai conti «Utili esercizi precedenti» e/o «Riserve» e/o «utile d’esercizio».
 
A

andrea

Ospite
non vorrei aver frainteso: le somme prelevate corrispondevano ad utili già risultanti da rendiconto o no?

la mia osservazione osservazione vale per l'ipotesi affermativa, nel caso inverso la vedo duretta...

escluderei la possibilità di distribuire acconti dividendo da parte di società di persone
 
A

alberto

Ospite
L'articolo 2303 del Codice civile prevede che "non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti".
I soci non vantano quindi alcun diritto alla ripartizione anticipata degli utili almeno sino al momento in cui non sia stato approvato il bilancio. E' tuttavia ammesso che i soci prelevino periodicamente un anticipo
commisurato agli utili in corso di formazione. Quest’anticipato prelievo costituisce un credito della società nei confronti dei soci, da conguagliarsi al termine dell’esercizio, in sede di riparto dell’utile complessivo, per differenza fra l'ammontare degli anticipi corrisposti ai soci e l'utile effettivamente spettante a ciascuno di loro.

il verbale pertanto mi pare campato in aria, ciò che conta e che vale anche ai fini fiscali è la previsione dell'atto costitutivo.

prelevare soldi come anticipi sull'utile si può fare se si prevede che la società goda di utile.. chiuda in utile.. altrimenti è distrazione del patrimonio sociale.. ma cmq i soci rispondono anche col loro patrimonio una volta che la società si dimostra incapiente verso i creditori...
 
M

maurizio

Ospite
Bene.. quello che dice Alberto mi trova concorde..
Quello che mi chiedo quale danno ha provocato all'erario il contribuente pur ammettendo che abbia percepito compensi?
Ha evaso imposte?
Non mi pare.. sull'utile ha pagato quanto dovuto..
Ha evaso contributi?
Non mi pare, anzi se avesse optato per i compensi avrebbe persino guadagnato sulla forbice tra 10% ed aliquota contributiva degli artigiani..
Alla fine della fiera magari il gioco era conveniente..
E poi mi sorge un'altra domanda...
Mica subirò una doppia tassazione?
 
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