Con la Legge 18 giugno 2015 n. 97 è stata data ratifica ed esecuzione all'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009. A seguito di un intesa amministrativa firmata ad agosto 2023 , l'entrata in vigore è prevista per il 1 aprile 2024.
Ne ha dato notizia il Ministero del Lavoro sul proprio portale istituzionale, precisando che l'accordo permetterà ai lavoratori italiani e giapponesi distaccati di evitare l'onere della doppia contribuzione per un periodo massimo di 5 anni .
Con la circolare 52 del 27 marzo 2024 INPS è intervenuto con le prime istruzioni operative.(Vedi i dettagli all'ultimo paragrafo)
Vediamo sulla base della relazione illustrativa del Governo i principali aspetti dell'accordo
L’Accordo italo-nipponico in materia di sicurezza sociale, intende regolare i rapporti tra i due Paesi, membri del G8/G20, per quanto attiene a taluni aspetti previdenziali relativi alla legislazione applicabile.
L'elemento centrale è la tutela dei lavoratori al seguito delle imprese di un Paese distaccati nel territorio dell’altro e la trasferibilità delle prestazioni previdenziali.
All'epoca della firma l'Italia era l’unico Paese del G8 con il quale il Governo nipponico non avesse un vigente accordo di sicurezza sociale.
Viene precisato che l’Accordo resta in vigore per un periodo di tempo indeterminato. Tuttavia, ciascuno Stato contraente può notificare all'altro Stato contraente, attraverso i canali diplomatici, la cessazione dell'Accordo.
Articolo 1: stabilisce le definizioni adottate dai due Paesi in applicazione dell’Accordo. In particolare viene definito il concetto di cittadino, di legislazione (indicante la normativa primaria e secondaria applicabile), di autorità competente e istituzione competente (l’entità governativa e l’istituzione previdenziale incaricata di applicare l’accordo) nonché il termine di prestazione (il quale definisce sia le prestazioni pensionistiche sia qualsiasi altra prestazione in danaro).
Articolo 2: Individua il campo di applicazione rationae materiae, stabilendo le gestioni assicurative a cui si applicherà il presente Accordo. Per assicurare una maggiore certezza giuridica esso prevede altresì l’indicazione delle gestioni assicurative escluse, citando infine gli articoli che non riguarderanno tali gestioni.
Per quanto concerne la Repubblica Italiana l'accordo si applicherà ai seguenti sistemi pensionistici italiani:
(I) l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti;
(II) gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori autonomi;
(III) la gestione separata dell'assicurazione generale obbligatoria; e
(IV) i sistemi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria specificata in (I).
(b) all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
L'Accordo non si applicherà alle prestazioni non-contributive finanziate completamente o parzialmente attraverso le risorse del bilancio nazionale
Per quanto concerne il Giappone l'Accordo si applicherà ai seguenti sistemi pensionistici giapponesi:
(I) la pensione nazionale (eccetto il Fondo pensionistico nazionale);
(II) l'assicurazione pensionistica per i lavoratori subordinati (eccetto il Fondo Pensioni per i Lavoratori Subordinati);
(III) il "Mutual Aid Pension" per i dipendenti statali;
(IV) il "Mutual Aid Pension" per i dipendenti degli enti pubblici locali e per gli impiegati assimilati (eccetto il sistema pensionistico per i membri delle assemblee locali); e
(V) il "Mutual Aid Pension" per il personale delle scuole private;
Ai fini di questo Accordo, la pensione nazionale non include la Pensione di Vecchiaia o qualsiasi altro trattamento previdenziale che sia concesso su basi transitorie o complementari per fini assicurativi e che sia liquidabile interamente o principalmente a carico delle risorse pubbliche di bilancio.
Si evidenzia che l'accordo prevede, per quel che riguarda il coniuge o i figli al seguito della persona che lavora nel territorio del Giappone ed e' soggetta alla legislazione della Repubblica italiana in conformita' all'art. 7, al par. 2 dell'art. 9 o all'art. 10:
Nella circolare INPS precisa che
Nel caso di una persona il cui distacco o la prestazione di lavoro autonomo nell’altro Stato contraente siano iniziati prima dell'entrata in vigore dell’Accordo, il periodo di tale distacco o lavoro autonomo viene considerato iniziato dalla data di entrata in vigore dell’Accordo medesimo.
A questo link sono disponibili gli allegati alla circolare (accordi e modelli da utilizzare)
Di seguito l'indice degli argomenti trattati:
1. Premessa
PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI
1.1 Campo di applicazione per materia (art. 2 dell’Accordo e art. 2 dell’Accordo amministrativo)
1.2 Campo di applicazione soggettivo e parità di trattamento (artt. 3 e 4 dell’Accordo)
1.3 Esportabilità delle prestazioni (artt. 2 e 5 dell’Accordo)
PARTE II – DISPOSIZIONI SULLA LEGISLAZIONE APPLICABILE
2.1 Territorialità e unicità della legislazione applicabile (art. 6 dell’Accordo)
2.1.1 Deroghe al principio di territorialità: disposizioni in materia di distacco e proroga del distacco (art. 7 dell’Accordo)
2.1.2 Personale occupato a bordo delle navi (art. 8 dell’Accordo)
2.1.3 Dipendenti pubblici e assimilati (art. 9 dell’Accordo)
2.1.4 Eccezioni (art. 10 dell’Accordo)
2.2 Familiari al seguito del lavoratore distaccato (art. 11 dell’Accordo)
2.3 Precisazioni sulle gestioni assicurative escluse dal campo di applicazione oggettivo (artt. 12 e 13 dell'Accordo)
2.4 Certificati di copertura contributiva e adempimenti delle Strutture territoriali (art. 3 dell’Accordo amministrativo)
2.5 Lavoratori con doppio contratto
2.5.1 Lavoratori distaccati da datore di lavoro giapponese che sono occupati in Italia e che hanno stipulato un contratto di lavoro con datore di lavoro italiano
2.5.2 Procedura per richiedere l’esenzione dall’applicazione della legislazione italiana per il lavoratore giapponese distaccato che ha stipulato un contratto di lavoro con il datore di lavoro italiano
2.5.3 Lavoratori distaccati da datore di lavoro italiano che sono occupati in Giappone e che hanno stipulato un contratto di lavoro con datore di lavoro giapponese
2.6 Regime transitorio. Lavoratori giapponesi distaccati da un datore di lavoro giapponese e occupati in Italia alla data di entrata in vigore dell’Accordo (1° aprile 2024)
PARTE III – DISPOSIZIONI VARIE
3.1 Misure amministrative
3.1.1 Collaborazione amministrativa (art. 14 dell’Accordo)
3.1.2 Esenzioni da spese e autenticazione e regime linguistico degli scambi (artt. 15 e 16 dell’Accordo)
3.2 Scambio d’informazioni e modalità di collaborazione
3.2.1 Scambio di informazioni e trattamento dei dati personali (art. 17 dell’Accordo)
3.2.2 Presentazione delle domande di prestazione, ricorso o altra dichiarazione (art. 18 dell’Accordo e art. 4 dell’Accordo amministrativo)
3.2.3 Presentazione delle domande di pensione
3.3 Valuta dei pagamenti (art. 19 dell’Accordo)
3.4 Risoluzione delle controversie (art. 20 dell’Accordo)
3.5 Disposizione per i soli cittadini giapponesi (art. 21 dell’Accordo)
PARTE IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
4.1 Disposizioni transitorie (art. 22 dell’Accordo)
4.2 Disposizioni finali (art. 24 dell’Accordo).
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