Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 18.12.2020 e pubblicato in GU dell'08.02.2021 n. 32, ha definito le modalità di attuazione della misura di sostegno alle piccole imprese operanti nell'industria del tessile, della moda e degli accessori. Ricordiamo che la misura agevolativa è stata introdotta dall'art. 38-bis comma 1 del DL n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che, al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori. Dal 22 settembre 2021 è possibile presentare le domande di agevolazione.
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di piccola dimensione, ai sensi di quanto previsto nell'allegato I al regolamento di esenzione, non quotate e che non hanno rilevato l'attività di un'altra impresa e non sono state costituite a seguito di fusione, fatto salvo quanto in proposito previsto dall'art. 22 del regolamento di esenzione.
Alla data di presentazione della domanda le predette imprese devono:
Possono altresì accedere alle agevolazioni le imprese che, alla data del 31 dicembre 2019, non erano imprese in situazione di difficoltà, come disciplinata dall'art. 2, punto 18, del regolamento di esenzione, ma che lo sono diventate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021, ferma restando la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, della condizione di cui al comma 1, lettera c).
Al fine dell'accesso all'agevolazione, tali soggetti devono svolgere almeno una delle seguenti attività, come risultante dal codice «prevalente» di attivita' comunicato al Registro delle imprese: scarica qui l'elenco dei codici ATECO delle attività ammesse all'agevolazione.
I progetti proposti dalle imprese che possono essere ammessi all'agevolazione sono:
Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, tali progetti devono:
I termini e le modalità di accesso all’agevolazione sono stati definite con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2021. In pratica è previsto al 22 settembre 2021 il termine iniziale per la presentazione delle domande di agevolazione.
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