News Pubblicata il 18/01/2021

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Prima casa: sull'immobile in costruzione trascorsi tre anni dall'atto non c'è agevolazione

Un immobile in costruzione ricevuto con atto di donazione non gode dei benefici prima casa se sono trascorsi più di tre anni dall'atto



Con Risposta a interpello n 39 del 12 gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate specifica che il termine dei tre anni per l’ultimazione di un immobile in costruzione ricevuto in donazione non rientra tra quelli sospesi per l’emergenza covid per godere della agevolazione prima casa.

L’istante aveva acquistato tramite atto di donazione da parte del padre nel 2017 un immobile in costruzione.

Con l’interpello riferisce di non aver potuto ultimare la costruzione dello stesso immobile a causa del covid. Tale ritardo risulta anche da una attestazione del direttore dei lavori del cantiere.

Egli chiede se sia possibile ancora godere della agevolazione prima casa sospesa per la pandemia ai sensi dell’art 24 del DL 23/2020 convertito con modificazioni.

L’agenzia delle Entrate innanzitutto ricorda le condizioni per l’agevolazione prima casa:

L’agenzia successivamente specifica che, dato che la norma agevolativa non prevede un termine di ultimazione dei lavori di costruzione dell’immobile trasferito, il contribuente per conservare l’agevolazione prima casa deve dimostrare di ultimare i lavori entro i tre anni dalla registrazione dell’atto. Tale termine è stato fatto coincidere con il termine di decadenza per l’accertamento dell’imposta di registro (ex art 76 del TUR).

Premesso tutto ciò, la stessa agenzia chiarisce  che nel caso di specie non è possibile godere della sospensione della agevolazione prima casa prevista per la pandemia in quanto la norma, ossia l'art 24 del DL 23/2020 è di natura eccezionale e come tale di stretta interpretazione ossia riferibile ai soli casi espressamente indicati.

L’art 24 prevede che «I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile1986, n. 131, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998,n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020».

Con Circolare n 9 del 2020 è stato chiarito quali sono i termini oggetto di sospensione ossia:

Premesso tutto questo l'agenzia ritiene che l'agevolazione nel caso di specie sia stata perduta in quanto l'istante non ha ultimato i lavori nei tre anni previsti dalla norma.

Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Risposta a interpello del 12.01.2021 n. 39

TAG: Agevolazioni Covid-19 Agevolazioni prima casa 2023