News Pubblicata il 29/10/2020

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Trattamento fiscale del contributo erogato dal Comune per il covid

di Redazione Fisco e Tasse

I contributi una tantum erogati a ristoro dei danni da covid 19 sono assoggettati a ritenuta del 4% se non sono espressamente esclusi da tassazione dalla norma istitutiva



Con Risposta a interpello n 494 del 21 ottobre l’agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sulla tassazione dei contributi una tantum erogati dal Comune in favore di alcune attività di impresa del proprio territorio al fine di dare ristoro per le perdite economiche legate alla pandemia.

In particolare visto che “il contributo deliberato dal Comune è rivolto principalmente ad imprese a conduzione familiare, la cui mancata attività economica comporta una grave crisi finanziaria e sociale. Di conseguenza tale contributo assume la caratteristica di intervento sociale a sostegno di situazioni di bisogno e non al reddito di impresa” l'agenzia ritiene che sia da assoggetare a ritenuta del 4% poichè non vi è espressa esclsione da tassazione di detto contributo.

In assenza di disposizioni di legge che riconoscano un regime fiscale di favore a tali erogazioni il contributo è rilevante ai fini delle imposte sui redditi e pertanto sarà da assoggettare al momento della erogazione alla ritenuta a titolo di acconto nella misura del 4% prevista dall’art 28 comma 2 del DPR 600/73.

L’istante è una Giunta comunale che ha approvato le linee di indirizzo per l’erogazione di contributi una tantum a favore di imprese del proprio territorio soggette a chiusura durante l’emergenza covid traendo spunto dal contributo a fondo perduto previsto ai sensi dell’art 25 del DL n 34 del 2020.

La giunta dichiara che il contributo in sede di erogazione è stato assoggettato al 4% ai sensi dell’art 28 del DPR 600/73.

L’Agenzia delle entrate chiarisce che il contributo a fondo perduto previsto dall’art 25 del DL 34 del 2020 cui il comune erogante si è ispirato per deliberare quelli distribuiti alle imprese del proprio territorio, ai sensi del comma 7,è espressamente escluso da tassazione.

In particolare il comma citato recita testualmente “Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.

Pertanto il contributo di cui allart. 25 non è soggetto alla ritenuta prevista dall’art 28 del DPR 600/73 cui fa rimando il comune istante che ha tassato i contributi erogati una tantum. 

L’agenzia chiarisce che la deroga alla tassazione non può essere applicata ad altri tipi di contributi, come ad esempio quelli del caso di specie, in quanto le norme di esenzione in materia tributaria, per effetto della loro natura derogatoria di carattere speciale, sono di stretta interpretazione, ai sensi dell’articolo 12 delle preleggi e senza una espressa previsione che escluda la tassazione dei contributi pubblici occorre fare riferimento alle norme ordinarie.

Essa inoltre speicifica che il comma 2 dell’art 28 prevede che le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta dal 4% a titolo di acconto delle imposte indicate con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali.

Le ritenuta va effettuata perciò da soggetti ben precisi e in casi specifici ossia quando il destinatorio della somma:

La norma in buona sostanza indica i contributi esclusi dalla tassazione e non quelli inclusi, pertanto nel caso di specie i contributi erogati una tantum dal comune non essendo espressamente esclusi, per quanto sopra esposto sono correttamente stati assoggettati dalla giunta a ritenuta del 4%.

Fonte: Fisco e Tasse



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