News Pubblicata il 26/08/2020

Tempo di lettura: 2 minuti

Indennità COVID maggio: calcolo redditi anche per i forfettari

L' Agenzia chiarisce che vale lo stesso metodo di calcolo del reddito per il diritto al bonus 1000 euro, a prescindere dal regime contabile adottato



Il Decreto Rilancio  ha introdotto, con l’articolo 84, nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, tra cui una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro a favore di liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla  data di entrata in vigore del Decreto, purché questi ultimi:
− siano iscritti esclusivamente alla Gestione separata
− non siano titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
− abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.

(Vedi un riepilogo sui Bonus  per il mese di maggio in "Indennità 600-1000 euro maggio".)

Si ricorda che per la domanda, obbligagoria anche per chi aveva già ricevuto il bonus nei mesi di marzo e aprile ,   è sufficiente allegare un’autocertificazione. In fase di istruttoria l'INPSeffettua  i controlli in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate .

Nella recente circolare 25 / E di chiarimenti su vari aspetti del Decreto Rilancio dopo la conversione in legge, l'agenzia delle Entrate è intervenuta in merito alle modalità di verifica del reddito . La norma prevede che tale reddito deve essere individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.
Veniva  chiesto  all'Agenzia se tale  criterio è applicabile a prescindere dal regime contabile/fiscale adottato dal professionista, vale a dire il  regime ordinario, il regime dei minimi o il regime forfetario, dato che in questo caso  la  determinazione del reddito prescinde dalla misurazione dei costi sostenuti, 

La risposta dell 'Agenzia  è affermativa e ribadisce che  la misurazione dello scostamento del reddito e l’attribuzione della nuova indennità prescinde dal regime contabile adottato dal professionista (sia esso regime ordinario o regime forfetario). Quindi anche i professionisti in regime forfettario devono ricostruire costi e ricavi dei mesi di marzo e aprile 2019 e del medesimo periodo del 2020 dimenticando il forfait e poi tornando nel loro regime naturale. È quello che succede ai professionisti in regime forfettario, che in base all’articolo 84, comma 2, del Dl n. 34/2020 intendono presentare domanda all’Inps, per ottenere l’indennità di mille euro.

L'agenzia spiega che il regime forfettario previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge di stabilità per  il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) e successive modificazioni, rileva, quindi, non sul piano dell'accesso all'indennità  ma solo ai fini della determinazione dell’imposta dovuta dal professionista e delle  semplificazioni contabili previste anche ai fini delle imposte dirette.


"L'elenco completo dei chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nell'articolo "Decreto Rilancio nuove risposte dell'Agenzia" )

Fonte: Agenzia delle Entrate



TAG: Agevolazioni Covid-19 La rubrica del lavoro