News Pubblicata il 17/08/2020

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Decreto Agosto: blocco licenziamenti prorogato ma non per tutti

Nel decreto Agosto si proroga lo stop ai licenziamenti economici solo per le aziende in CIG o che utilizzano il nuovo esonero contributivo fino a fine anno. Le eccezioni




Nel decreto Agosto (n. 104 2020) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto 2020 è prevista, solo per le aziende che utilizzano la cassa integrazione,   la proroga del blocco ai licenziamenti economici, attivo già da marzo . 

Ricordiamo che si tratta nello specifico  del divieto di licenziamento sia individuale che collettivo  per  giustificato motivo oggettivo previsto dal decreto Cura italia e rinnovato dal decreto Rilancio  in scadenza il 17 agosto. La norma è stata molto criticata in questi mesi perche lesiva , secondo alcuni, del principio di libertà imprenditoriale.

Vedi le tipologie di licenziamento  interessate dal blocco in  "Licenziamenti vietati e licenziamenti permessi fino al 17 agosto".

Le prime indiscrezioni parlavano di un prolungamento dello stop ai licenziamenti fino a fine anno,   poi di un  termine al 15 ottobre, legato alla fine dello stato di emergenza mentre nell’ultima bozza non sono indicate date , Si pongono pero altre limitazioni che mitigano l’impatto della norma.

Il decreto Agosto all'art. 14 ora prevede  il  blocco dei licenziamenti e la sospensione di eventuali  procedure  avviate dopo il 23 .2.2020   alle aziende che utilizzano:

Maggiori dettagli  in "Cassa integrazione nel decreto agosto: come sarà"  e in "Sgravio contributivo invece che cassa integrazione"

Lo stop si applica per tutto il periodo di utilizzo di questi nuovi strumenti. Infatti non è prevista una data in cui si sospende il blocco dei licenziamenti.

 Restano sempre esclusi dal divieto i casi di cambio di appalto in cui  "il personale interessato dal recesso,  sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore ".

Altri paletti al blocco dei licenziamenti sono definiti al comma 3 , che  esclude :

  1. le imprese che hanno cessato l’attività;
  2. le imprese dichiarate fallite quando non sia previsto l’esercizio provvisorio;
  3. nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

In questi casi le aziende potranno procedere ai licenziamenti , o alla risoluzione consensuale incentivata (punto 3).

Si riconferma invece al comma 4  la previsione del decreto Rilancio, per cui le aziende che rinunciano a procedure di licenziamento già avviate possono revocarle purche  facciano richiesta contestualmente alla cassa integrazione salariale "a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.”

Vedi qui il riepilogo delle principali novità del Decreto Agosto e il testo integrale



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