News Pubblicata il 10/07/2020

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Licenziamenti vietati e licenziamenti permessi fino al 17 agosto

Le tipologia di licenziamenti vietati per l'emergenza COVID: licenziamento per inidoneità alla mansione, dirigenti, licenziamento nel periodo di prova, apprendistato



 A seguito dell'art. 46 del D.L. Cura Italia n. 18/2020  e della proroga poi intervenuta con il Decreto Rilancio  è stata sospesa fino al 17 agosto 2020  la possibilità di procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (art. 3 della L. n. 604/1966) e anche  a proseguire eventuali procedure di licenziamento collettivo iniziate prima del 17 marzo (data di pubblicazione e entrata in vigore del Decreto Cura Italia) .
Una recente nota dell'ispettorato del lavoro (n. 298/2020)  ha chiarito l'applicabilità del divieto anche alle ipotesi  di  licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione,  ovvero il caso in cui per particolari motivi il lavoratore non abbia piu la possibilità di svolgere le attività richieste dal contratto . Questa fattispecie infatti  è assimilabile al giustificato motivo oggettivo in quanto prevede anche l'obbligo di "repechage" ovvero la verifica sull apossibilita di ricollocare il lavoratore con mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso un adeguamento dell’organizzazione aziendale (lo confermano : Cass. Civ.,sez. lav., sent. n. 27243 del 26 ottobre 2018; Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 13649 del 21 maggio 2019).
Riepiloghiamo di seguito quali   tipologie di licenziamento  sono vietate e quali  invece sono permesse in questo momento di emergenza.
LICENZIAMENTI VIETATI
LICENZIAMENTI  PERMESSI
Sono possibili inoltre :



1 FILE ALLEGATO:
INL Nota 298-2020 Licenziamento per inidoneità

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