News Pubblicata il 29/05/2020

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Bonus colf: cumulabilità e istruzioni aggiornate

Ecco tutte le regole per le indennità LD per colf, badanti. Requisiti, importo, cumulabilità. Circolare INPS n. 65 del 28.5.2020. Non per i contratti emersi con la Regolarizzazione



E' stata pubblicata ieri la circolare di istruzioni n. 65  sulle indennità garantite ai lavoratori domestici dal Decreto Rilancio per i mesi di aprile e maggio, cd "Indennità LD". Ricordiamo che la procedura di richiesta è già disponibile sulla piattaforma INPS (cfr  qui le istruzioni per la domanda).

L'istituto fornisce comunque ora il quadro completo dei requisiti e delle compatibilità  della INDENNITA' LD con altri strumenti di sostegno al reddito  messi in campo in questi mesi dal governo  per l'emergenza Coronavirus.

Requisiti del soggetto richiedente

Possono fare richiesta i soggetti assicurati presso la Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL, che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente:

Possono accedere al beneficio tutti i lavoratori per i quali, alla data del 23 febbraio 2020:

ATTENZIONE Sono esclusi, per espressa previsione di legge, i contratti di lavoro  regolarizzati  grazie alla norma sull' emersione del lavoro nero contenuta nel decreto Rilancio all’articolo 103.

La durata complessiva, superiore a 10 ore settimanali, e la condizione di non convivenza  devono risultare dalle comunicazioni inviate all’INPS dal datore di lavoro entro il 23 febbraio 2020.

Infine, anche la condizione della “non convivenza” con il datore di lavoro è desunta dalle comunicazioni inviate all’INPS dal datore di lavoro entro la predetta data, sulla base del contratto.

Incompatibilità 

La nuova indennità LD non è cumulabile con alcuna delle indennità COVID-19, introdotte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica dal D.L. n. 18/2020 che sono:

Nel caso di percettori del Reddito di cittadinanza, l’articolo 85, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020 prevede che «l’indennità non spetta ai percettori per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all’ammontare delle indennità medesime. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità di cui al comma 1, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità».

Quindi in fase di istruttoria INPS verifica se il richiedente risulti inserito in un nucleo familiare che sia percettore di Rdc/Pdc., nonché l’importo complessivamente percepito per le mensilità di aprile e maggio. 

La circolare fornisce alcuni  casi pratici.  Ad esempio se il beneficiario di Rdc/Pdc è decaduto dalla prestazione nel mese di giugno ma  per la mensilità di aprile e maggio è stato corrisposto un importo complessivo di 600 euro, la domanda per l’indennità LD sarà accolta e l’importo erogato sarà pari al residuo di 400 euro.

Infine l’indennità in favore dei lavoratori domestici non spetta,:

Si ricorda che l'importo dell'indennità LD non concorre alla formazione del reddito.

Fonte: Inps


1 FILE ALLEGATO:
Circ INPS 65 2020 Indennita lavoro domestico

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