News Pubblicata il 26/05/2020

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Ricerca e sviluppo: Decreto Rilancio amplia i crediti di imposta del Mezzogiorno

Crediti di imposta per ricerca e sviluppo: ampliata la percentuale di fruibilità per grandi, medie e piccole imprese del Mezzogiorno



Con l’art.244 rubricato “Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno” il Decreto Rilancio amplia i crediti di imposta introdotti con la Legge n 160/2019 (Legge di bilancio 2020) in favore delle imprese operanti nelle seguenti regioni:

per incentivare l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo, compresi quelli effettuati in materia di corona virus.

L'ampliamento viene applicato come segue: 

Ricordiamo che la legge di bilancio 2020 introduceva un credito di imposta dettagliatamente commentato nell'articolo intitolato “Credito d’imposta investimenti R&S e innovazione tecnologica nella manovra 2020” e riguardante investimenti effettuati da imprese residenti nel territorio dello Stato in attività di:

  1.     tessile e moda,
  2.     calzaturiero,
  3.     occhialeria,
  4.     orafo,
  5.     mobile e arredo 
  6.     della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

I costi per essere ammissibili devono rientrare nelle seguenti categorie:

Il comma 2 dell'art.244 in oggetto chiarisce invece che la maggiorazione del credito di imposta è fatta nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento UE n 651/2014.

Per completezza si ricorda si è parlato di crediti di imposta in ambito di ricerca e sviluppo anche nella risposta del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) all'interrogazione 5-03577 del 12 febbraio 2020 contenente un chiarimento sulla possibilità di cumulare varie agevolazioni fiscali per PMI e start-up e in particolare:

per la cumulabilità del beneficio per investimenti in

la Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) ha previsto che la base di calcolo del credito d'imposta è «assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili» e che «il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ..., non porti al superamento del costo sostenuto».

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Fonte: Fisco e Tasse



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