News Pubblicata il 30/04/2020

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CCNL CISAL: sostegno ENBIC e protocollo sicurezza COVID 19

Emergenza COVID-19: prestazioni straordinarie dell'ente bilaterale ENBIC per i lavoratori e il protocollo sicurezza per le aziende che applicano i CCNL CISAL (terziario, commercio..)



ENBIC è l’Ente  di solidarietà Bilaterale Confederale di riferimento per i dipendenti dalle aziende che applicano i CCNL CISAL 

In questi giorni l'ente ha  comunicato sul proprio sito l’adozione delle misure straordinarie a favore dei propri iscritti  di sostegno concreto  nell’attuale situazione di emergenza Coronavirus .

Inoltre è stato sottoscritto in data 29 aprile  un protocollo  di sicurezza denominato ACCORDO INTERFEDERALE di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 nelle Aziende firmatarie di accordi CISAL terziario dei settori : Commerciali, del Terziario Avanzato, Studi Professionali e Agenzie di Assicurazione, Servizi Ausiliari, del Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi, Sale Bingo e Gaming Hall,  Terzo Settore, Enti senza scopo di lucro e Sport, della Vigilanza Privata, Investigazioni e  Servizi Fiduciari, delle Società ed Enti di Formazione e delle Università Telematich:

Le misure di sostegno agli iscritti

L'ente risponde per ulteirori informazioni al numero verde 800598630 e alle mail :  latuasalute@mbamutua.org oppure segnalazioni@enbic.it.

L'accordo confederale (, che alleghiamo in calce)  è  stato firmato dalle Associazioni Datoriali  ANPIT, CIDEC, CONFIMPRENDITORI, UNICA, AIFES, CEPI, ASCOB, ANIB e le Organizzazioni Sindacali CISAL Metalmeccanici, CISAL Terziario, CISAL Sinalv, CIU e CONFEDIR, stipulanti i  seguenti CCNL dei Settori:

che si sono incontrate in modalità telematica per esaminare la grave emergenza che ha colpito il  Paese a seguito dell’evoluzione dello scenario epidemiologico causato dal COVID-19 per tutelare i lavoratori  e, compatibilmente all’attivazione di misure che garantiscano la massima sicurezza nell’ambiente e delle condizioni di lavoro concorrere ad assicurare la continuità dell’attività aziendale, contribuendo in tal modo al superamento dell’emergenza economica e sanitaria nazionale. Ciò, anche in attuazione dei Protocolli Governativi del 14 Marzo e 24 Aprile 2020, che individuano i Principi generali di tutela dei Lavoratori nei luoghi di lavoro in funzione dei rischi da "Covid-19" e che hanno demandato alle Federazioni di settore la concertazione di ulteriori regole idonee ad operare in sicurezza, tenendo conto delle diverse esigenze esistenti nei rispettivi comparti di attività contrattuale.

Vengono definite in particolare  le seguenti

DEROGHE CONTRATTUALI
Le Parti  prevedono che, per il periodo di  permanenza dell’Emergenza Sanitaria da Covid-19, si attuino le seguenti deroghe al CCNL applicato:
A. Le assenze dovute alla patologia diretta o indiretta da COVID-19 e quelle qualificate  come malattia connessa all’Emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, non saranno influenti ai fini del computo del periodo di comporto  contrattuale

B. Si preveda il massimo utilizzo del lavoro agile per tutte le attività che possono essere proficuamente svolte nel proprio domicilio o in modalità a distanza 

C. In assenza di ammortizzatori sociali, siano incentivati i congedi contrattuali retribuiti per i dipendenti temporaneamente in esubero, nonché i riposi compensativi di straordinari

D. Sia sospesa la facoltà di recedere da parte dell’Azienda nei contratti di lavoro per  “giustificato motivo oggettivo”, così come previsto dall’art. 46 del D.L. n. 18 del 17 Marzo 2020;
E. Siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili;
F. Si assumano Protocolli Aziendali di Sicurezza Anti-contagio, con adozione di strumenti  obbligatori di protezione individuale, laddove non fosse possibile rispettare la distanza  interpersonale di almeno due metri, intesa come principale misura di contenimento;
G. Siano programmate operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche ricorrendo a tal  fine agli ammortizzatori sociali, conservando la relativa documentazione da esibire in caso di  richiesta della Pubblica Autorità;
H. Si raccomanda che nelle attività aziendali siano limitati al massimo gli spostamenti  all’interno dei siti ed efficacemente e formalmente contingentato l’accesso agli spazi comuni;
I. Si favoriscano intese tra Azienda ed RSA o RST, con il contributo del RLS o RLST e il coinvolgimento del RSPP e, quando le attività aziendali prevedano la sorveglianza sanitaria  anche ausiliaria Covid-19, del Medico Competente.

L'accordo fa espresso riferimento inoltre al documento tecnico INAIL  e alla Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Accordo CISAL COVID 19

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