News Pubblicata il 10/06/2020

Tempo di lettura: 1 minuto

Decreto Liquidità convertito in legge e farmaci ad uso compassionevole

Farmaci ad uso compassionevole, spettano la deduzione del costo e la detrazione IVA



L’articolo 27 del Decreto Liquidità convertito in legge 5 giugno 2020 n 40 mira a neutralizzare gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell’ambito di programmi ad uso compassionevole, equiparando ai fini IVA la cessione di detti farmaci alla loro distruzione ed escludendo la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette.

Siccome molti di questi farmaci sono stati utilizzati per la cura dei pazienti covid è nata l’esigenza di neutralizzarli ai fini IVA e imposte dirette.

In generale le regole fiscali vigenti impediscono che ai farmaci ad uso compassionevole possa applicarsi la detrazione dell’IVA e comportano la tassazione ai fini del reddito di impresa. Con il decreto liquidità invece si è raggiunto lo scopo di non far valere:

Dopo l’entrata in vigore del decreto liquidità, si ricorda che è peraltro intervenuta anche la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 dall’Agenzia delle entrate fornendo tramite risposte alle FAQ vari chiarimenti sulle principali misure fiscali introdotte dallo stesso decreto ed anche sui farmaci in oggetto.

La circolare ha chiarito che la presunzione di cessione di cui all’art 1 del DPR 441/97 non opera per le cessioni gratuite di farmaci ad uso compassionevole così come definiti dal Decreto del Ministro della Salute del 7 settembre 2017 ed effettuate nei confronti di certi soggetti specificatamente previsti dalla norma.

In particolare, per tali farmaci:

Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Circolare n 9 del 13 aprile 2020

TAG: Agevolazioni Covid-19 Emergenza Coronavirus- Green pass Circolari - Risoluzioni e risposte a Istanze