News Pubblicata il 20/08/2020

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Contratti a termine 2020: niente causali né obbligo di proroga

Come cambia con il Decreto Agosto la normativa sui contratti a termine in periodo di COVID : Ok ai rinnovi senza causali per 12 mesi e stop alla proroga obbligata



In vigore  importanti novità sul contratto a termine con il nuovo Decreto Agosto,  pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto e in vigore dal giorno successivo . Vediamo in sintesi cosa prevede:

ATTENZIONE Rimane obbligatorio il recupero delle ore di sospensione per eventtuali sospensioni o riduzioni per cig  per i soggetti con contratto di apprendistato professionalizzante che ha finalità formative , com previsto dal comma 4 dell’art. 2 del D.L.vo n. 148/2015.

Il testo dell'articolo di legge non  nomina espressamente i contratti di somministrazione  ma si presume siano ugualmente interessati dalla novità in quanto il Jobs act li ha  ricompresi nella disciplina del lavoro a termine.

Si attendono su alcuni punti  quindi ulteriori approfondimenti ministeriali,  

Per completezza ricordiamo che la disciplina ordinaria del contratto a tempo determinato è  stata modificata in senso restrittivo dal  Decreto dignità del 2018  che aveva  introdotto :

  1. possibilità di stipula di contratti a termine  senza causali solo fino a  12 mesi , 
  2.  causali  specifiche per ulteriori rinnovi fino a un massimo di 24 mesi
  3. aumento dello 0,5% della contribuzione aggiuntiva,.

Per maggiori dettagli leggi lo speciale "Il contratto a tempo determinato: Guida 2020"

Successivamente la pandemia da COVID aveva aperto le porte ad una legislazione di emergenza sui contratti a tempo determinato,  poco chiara e molto contestata  che prevedeva  all'art. 93 del decreto Rilancio (convertito in legge 77 2020 esattamente un mese fa):

  1.  la possibilità di rinnovo dei contratti  a termine, somministrazione inclusa, senza le causali obbligatorie per il decreto dignità,   solo  fino al 31 agosto 2020 escludendo anche l'applicazione della contribuzione aggiuntiva.La norma era appicabile pero solo ai contratti in vigore alla data del 23 febbraio 2020. 
  2. la proroga obbligatoria dei contratti a termine in essere e dei contratti di apprendistato di primo e terzo livello per un periodo pari ad eventuali interruzioni dell'attività lavorativa dovute all'emergenza 

Anche questo aspetto era stato molto criticato perché  illogico ( in periodo di crisi molte aziende  non hanno modo ne motivo di prorogare contratti scaduti ) oltre che prevaricatore della libertà di impresa.

La nuova formulazione mette decisamente ordine in materia, offrendo una certa flessibilità  per un periodo limitato alle aziende che devono poter rispondere in maniera individualizzata alle difficoltà create dalla pandemia..

Fonte: Fisco e Tasse



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