Fino a giovedì 31 ottobre 2019 è possibile inviare la comunicazione per l'accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l'anno 2019 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. In particolare è disponibile un’apposita procedura nella sezione dell’area autenticata “Servizi per” alla voce “comunicare”, accessibile con le credenziali Entratel e Fisconline, SPID o CNS.
Rimandando per approfondimenti sull'agevolazione alla lettura dell'articolo Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali 2019 si ricorda che per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare:
Attenzione va prestata al fatto che le istruzioni per la compilazione della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali sono state aggiornate il 1° ottobre 2019.
In generale, l’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.
Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha aggiornato le FAQ relative al bonus pubblicità con particolare riguardo alla verifica e calcolo dell’incremento dall’anno 2019. In particolare è stato chiesto se è possibile richiedere il bonus pubblicità per l’anno 2019 anche per la TV, nel caso di effettuazione nell’anno 2019 della pubblicità su carta e TV mentre nell’anno 2018 la pubblicità è stata effettuata solo su carta
Il Dipartimento per l'Informazione e l'editoria nel rispondere ha ricordato che l’accesso al credito d’imposta è impedito qualora gli investimenti pubblicitari dell’anno precedente siano risultati pari a zero.Pertanto, la non effettuazione di investimenti pubblicitari ammissibili nell’anno precedente a quello per il quale viene richiesto il beneficio comporta l’esclusione dall’agevolazione. Tuttavia, nel caso di investimenti pubblicitari effettuati su entrambi i canali, la verifica degli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno precedente verrà fatta considerando il complesso degli investimenti realizzati su entrami i mezzi di informazione (stampa ed emittenti radio-televisive).