Con la nota dell'Agenzia delle Dogane n.137903 del 26 settembre 2019 sono stati forniti i chiarimenti in merito alla cd. carbon tax sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. In particolare, per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio ed il 30 settembre dell’anno in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti dovrà essere presentata dal 1° al 31 ottobre 2019. La misura del beneficio è pari a euro 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° luglio ed il 30 settembre 2019.
Sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane all’indirizzo www.adm.gov.it è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al terzo trimestre 2019. I passaggi sono i seguenti:
Come precisato con la Circolare n. 125/D, del 20.06.2000, sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni:
a) per le imprese nazionali: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;
b) per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa;
c) per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane di Roma I.
Al fine di facilitare l’individuazione dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente alla ricezione della dichiarazione si rinvia all’elenco pubblicato al seguente link:
https://www.adm.gov.it/portale/lagenzia/amministrazionetrasparente/organizzazione/articolazione-degli-uffici/uffici-dogane.
Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:
a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
b) l’attività di trasporto persone svolta da:
c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.