In generale costituiscono cessioni non imponibili quelle a titolo oneroso di beni trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro dell’UE dal cedente, dall'acquirente o da terzi per loro conto, nei confronti di soggetti passivi IVA. Pertanto, ai fini della realizzazione di una cessione intracomunitaria, con conseguente emissione di fattura non imponibile IVA, devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti:
In mancanza anche di uno solo di tali requisiti, la cessione è imponibile IVA. Tuttavia, problemi interpretativi sono sorti in considerazione del fatto che la Direttiva 2006/112/CE non specifica in che modo debba essere provato il rispetto dei requisiti per la dimostrazione dell’invio dei beni all’estero, spettando agli Stati membri determinare le condizioni per assicurare la corretta applicazione del regime di non imponibilità e prevenire eventuali abusi. La legge italiana non contiene una specifica previsione in merito ai documenti che il cedente deve conservare ed eventualmente esibire in caso di controllo per provare l'avvenuto trasferimento del bene in un altro Stato comunitario.
Nella risposta all'interpello 100/2019 in commento, in linea con i precedenti chiarimenti forniti dalla stessa Agenzia delle Entrate, la documentazione prodotta dall’istante può costituire prova dell’avvenuta cessione a condizione che:
Questi riepiloghi sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta all'interpello 100 del 8 aprile 2019 qui allegata.
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