News Pubblicata il 06/08/2018

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Impatriati: riepilogo dei requisiti

L’Agenzia delle entrate riepiloga i requisiti per l'agevolazione riservata ai lavoratori impatriati rispondendo al caso pratico di un contribuente



Nella Circolare 51 E l'Agenzia risponde al  quesito di  un  cittadino italiano che chiedeva chiarimenti sull’applicabilità al suo caso personale del regime speciale per i lavoratori impatriati, di cui all’articolo 16, comma 2, D.Lgs. 147/2015. In generale  il beneficio  è ammesso laddove il contribuente agevolabile abbia mantenuto la residenza all’estero per almeno 2 periodi d’imposta precedenti al trasferimento in Italia. La norma è particolarmente complessa e ha richiesto spesso chiarimenti . 

Il regime agevolativo in favore dei c.d. lavoratori impatriati,  dall’anno d’imposta 2016,  prevede che il reddito prodotto in Italia da lavoratori precedentemente residenti allestero e che trasferiscono la residenza  in Italia,  concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente:

L’agevolazione è applicabile  per 5 anni , a decorrere dal periodo d’imposta in cui il soggetto trasferisce la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2, Tuir, e per i 4 periodi d’imposta successivi,  in presenza dei seguenti i requisiti e le condizioni previsti, alternativamente:

  1. dal comma 1 (lavoratori dirigenti o iperqualificati) o
  2. dal comma 2 (laureati ) dell’articolo 16, D.Lgs. 147/2015.

In particolare quindi:

1) possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato e contemporaneamente  :

2) l’agevolazione  è prevista anche per i contribuenti che :

Per questo secondo caso l’Agenzia delle entrate ha aggiunto l'ulteriore requisito per cui:

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Fonte: Agenzia delle Entrate



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