News Pubblicata il 23/04/2018

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Rimborso per i “contro-esodati": ecco come fare

Le maggiori imposte dei "contro esodati" sono recuperabili con istanza di rimborso o con una dichiarazione integrativa. A chiarirlo il Provvedimento delle Entrate



Pubblicato il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 20.04.2018 n. 85330 con le norme per il rimborso delle maggiori imposte versate dai contro esodati. In particolare, il D. Lgs 147/2015 “Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese” ha introdotto all’articolo 16, comma 1, un particolare regime agevolativo in favore dei cosiddetti “lavoratori impatriati” in base al quale dal 2016 il reddito prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente

I soggetti interessati sono, quindi,

i quali, in luogo della minore tassazione prevista dalla medesima legge per il biennio 2016-2017, hanno esercitato l’opzione per fruire del regime speciale dei lavoratori impatriati per il quinquennio 2016-2020.

L’articolo 8-bis, derogando alle disposizioni contenute nel secondo periodo del comma 4 dell’articolo 16, modifica la decorrenza dell’opzione, stabilendo che la stessa produce effetti per il quadriennio 2017-2020, anziché per il quinquennio 2016-2020.
Da ciò deriva che, per il periodo d’imposta 2016, restano applicabili le disposizioni agevolative previste dalla legge 238/2010 e, quindi, per tale anno, i redditi di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa, percepiti dai lavoratori “contro-esodati”, concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef, in misura ridotta al 20%, per le lavoratrici, e al 30% per i lavoratori, in luogo della tassazione del 70%, prevista dall’articolo 16, Dlgs 147/2015, per i lavoratori impatriati.

I soggetti che nel periodo d’imposta 2016 hanno applicato il regime speciale previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14  settembre 2015, n. 147, possono recuperare le maggiori imposte eventualmente versate mediante:

Come chiarito, si considerano valide le istanze di rimborso presentate anche anteriormente alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

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Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 20.04.2018 n. 85330

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