News Pubblicata il 04/10/2017

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Obblighi di verifica per i prestatori di gioco nel decreto antiriciclaggio 2017

Decreto sull'antiriciclaggio 2017 n. 90, l'obbligo di identificare il cliente e verificare i dati raccolti, riguarda anche i prestatori di gioco fisico e online



Il decreto legislativo sull’antiriciclaggio 2017 propone obblighi di verifica anche a carico dei prestatori di gioco. Costoro sono tenuti ad adottare procedure e sistemi di controllo finalizzati a mitigare e gestire eventuali rischi relativi:

Tali procedure e i sistemi di controllo ad esse complementari hanno come finalità quella di assicurare:

L'adozione e l'osservanza di suddette procedure, da parte sia dei prestatori che di esercenti e distributori, consente di monitorare la tipologia delle operazioni di gioco, le eventuali anomalie e i comportamenti che favoriscano il rischio di irregolarità o violazione delle norme di regolamentazione del settore, ivi comprese quelle sull’antiriciclaggio.

Quanto agli obblighi cui i prestatori di gioco online sono tenuti, si rileva che gli stessi:

Sarà compito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli riscontrare l’autenticità dei dati contenuti nei documenti presentati dai richiedenti l'apertura dei conti di gioco.
Quanto agli obblighi cui i prestatori di giochi su rete fisica sono tenuti si rileva che, ferma restando la responsabilità del concessionario, i distributori e dagli esercenti (per il tramite dei quali il concessionario stesso offre i servizi di gioco) sono tenuti:

Quanto detto si applica anche nell’eventualità in cui i giochi siano offerti tramite apparecchi VLT, nei casi di cui all’art. 53 comma 7 D.Lgs. 231/2007, modificato dal decreto antiriciclaggio 2017.
Quanto agli obblighi cui i gestori di case da gioco sono tenuti, si rilevano le misure di identificazione e verifica dell’identità del cliente, da operarsi:

I gestori di case di gioco sono inoltre tenuti ad assicurare la conservazione, per un periodo di 10 anni, di dati e informazioni riguardanto i mezzi di pagamento utilizzati per l’acquisto o il cambio dei gettoni di gioco nonché relativi alla data, alla tipologia e al valore delle transazioni di gioco.

Per case da gioco soggette a controllo pubblico, indipendentemente dall'ammontare dei gettoni o degli altri mezzi di gioco acquistati, gli esercenti procedono all’identificazione e alla verifica dell’identità del cliente fin dal momento del suo ingresso nei locali.
Spetterà al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli adottare protocolli d’intesa, volti ad assicurare lo scambio di informazioni necessario a garantire coordinamento, efficacia e tempestività delle attività di controllo e verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio, adottati dai prestatori di servizi di gioco.


 

Fonte: Fisco e Tasse



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