News Pubblicata il 27/09/2017

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Antiriciclaggio: obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

Il decreto relativo all'antiriciclaggio 2017 impone ai soggetti obbligati obblighi di segnalazione operazioni sospette di riciclaggio o illecito finanziamento



Il D.lgs. antiriciclaggio 2017, in attuazione dei principi alla base della lotta al riciclaggio o finanziamento del terrorismo, responsabilizza le figure che vengono in gioco in un rapporto professionale da cui potrebbe generarsi una fattispecie di riciclaggio o illecito finanziamento.
Insieme con gli obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione della documentazione, ecc. il D.Lgs. n. 90/2017 relativo all’antiriciclaggio, individua per i soggetti obbligati ex art. 3 (e nello specifico per i professionisti e gli intermediari finanziari), l’obbligo di segnalare le operazioni sospette. Tale obbligo sussiste già nel momento in cui, nel soggetto obbligato, si generi il sospetto che l’operazione possa configurare casistiche vietate dal D.Lgs. sull’antiriciclaggio. In particolare il sospetto è desunto:

Il legislatore all’art. 35 del D.Lgs. 231/2007, proprio in attuazione dell’obbligo di segnalazione, ha previsto che i soggetti obbligati, debbano astenersi dal compiere (quindi anche solo dal dare inizio) l'operazione per la quale sussista la circostanza di sospetto; questo fino al momento in cui non l’abbiano segnalata all’UIF. La trasmissione tempestiva della segnalazione all’UIF dovrà avvenire quando si abbia notizia ovvero il motivato sospetto circa:

Sono fatti salvi i casi in cui l’operazione debba essere necessariamente eseguita, sussistendo un obbligo di legge di ricevere l’atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione, non possa essere rinviata a causa degli stimati tempi di operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini.  In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l’atto o eseguito l'operazione, ne dovranno comunque rendere edotta l’UIF, con comunicazione immediata
Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette:

Non sono tenuti all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, i professionisti ove ricevano informazioni da un loro cliente ovvero ottengano le stesse a seguito dell'esame della posizione giuridica, dell'espletamento dei compiti di difesa nonché di rappresentanza dello stesso in sede giudiziale, di negoziazione assistita, compresa la consulenza sull’eventualità di intentarlo o evitarlo.

Fonte: Fisco e Tasse



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