News Pubblicata il 13/02/2017

Tempo di lettura: 1 minuto

Seconda casa all'estero 2017: non va indicata nel quadro RW

Abolito l'obbligo di monitoraggio per gli immobili detenuti da residenti italiani all'estero nel 2016 ma non affittati



Per le seconde case all'estero non produttive di reddito (come quelle non affittate) è stato abolito l'obbligo dichiarativo di monitoraggio, pertanto non sarà più necessario compilare il quadro RW nella propria dichiarazione dei redditi indicando il valore di acquisto di questi immobili. Rimane fermo però l'obbligo di pagare la relativa imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE). L’esonero dovrebbe applicarsi per le dichiarazioni del 2017 riguardanti il periodo di imposta 2016.

La novità è stata introdotta dal Decreto fiscale 193/2016 tra le semplificazione e in pratica introduce una modifica sostanziale della disciplina del monitoraggio fiscale degli immobili all’estero, inserendo il seguente comma all’articolo 4, comma 3 del Dl 167/1990 «Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per gli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

Questa novità integra gli esoneri oggettivi previsti dalla normativa sul monitoraggio fiscale delle attività detenute all’estero che, riguardano:

Potrebbe interessarti il tool Voluntary disclosure bis: calcolo del costo un file excel per la determinazione del costo di una procedura di collaborazione volontaria (nazionale e internazionale).

Segui gratuitamente il dossier Voluntary Disclosures 2017 con aggiornamenti e approfondimenti

 

 

Fonte: Il Sole 24 Ore



TAG: Dichiarazione 730/2024: novità Redditi Persone Fisiche 2024 Redditi esteri 2023