News Pubblicata il 28/06/2013

Piani urbanistici particolareggiati, l'agevolazione vale comunque

Le agevolazioni fiscali applicabili ai trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati si applicano anche se le agevolazioni non vengono richieste negli atti



Con la Risoluzione n. 40/E di ieri 27 giugno 2013, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle agevolazioni spettanti ex art. 33, comma 3, Legge n. 388/2000 in relazione ai trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati (imposta di registro dell’1% e imposte ipotecaria e catastali in misura fissa). In particolare, le Entrate, ritrattando quanto affermato in passato con la Risoluzione n. 110/E/2006, hanno ora precisato che se l'agevolazione non è richiesta nell'atto di acquisto e successivamente non viene presentato neanche un atto integrativo contenente la dichiarazione di voler beneficiare dell’agevolazione, quest'ultima non viene comunque persa se sono presenti i requisiti soggettivi e oggettivi per fruirne. Per fruire del regime fiscale di vantaggio riservato a chi acquista beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati l’unica condizione è che “l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro 5 anni dal trasferimentocome richiesto dalla Legge n. 388/2000 medesima.

Fonte: Fisco Oggi



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