La Corte di Giustizia Ue si è espressa sul tema del luogo di tassazione Iva delle prestazioni pubblicitarie (procedimento C-1/08). La sentenza emessa dai giudici di Lussemburgo contiene due principi molto importanti: ai fini Iva, per i messaggi pubblicitari, il Paese di utilizzo è quello dal quale essi “partono” e non quelli in cui vengono materialmente diffusi; la presenza di un rappresentante fiscale non rileva ai fini della natura imponibile o meno di prestazioni eseguite o ricevute da un soggetto non residente, salvo l’ipotesi in cui rivesta un ruolo economico nelle prestazioni.
Ti potrebbero interessare: