News Pubblicata il 08/05/2008

Scioglimento allargato per le società di comodo

Scioglimento anche per gli enti interessati da cause di esclusione



Le società che hanno intenzione di deliberare, in data anteriore al 31 Maggio 2008, la messa in liquidazione o trasformazione in società semplice, dovranno valutare due elementi, al fine di accedere allo scioglimento agevolato: l’importo dei ricavi presuntivi deve essere maggiore rispetto a quello dei componenti positivi del conto economico; le eventuali variazioni all’interno della compagine sociale avvenute dopo il 1° Gennaio 2008. La fruizione dell’agevolazione, inerente allo scioglimento agevolato, non viene inibito alle società colpite da una delle 17 cause di esclusione dalla disciplina delle società di comodo.

Fonte: Il Sole 24 Ore



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