News Pubblicata il 28/09/2007

Frodi Iva, è salva la buona fede

Prevale la buona fede



La sentenza della Corte di Giustizia Ue emessa ieri 27 settembre 2007 stabilisce che un fornitore che in buona fede sulla base di un documento di trasporto ritenga di aver spedito in un altro stato europeo la propria merce non può essere chiamato in un secondo momento dall’Erario del proprio paese a versare l’Iva su quei prodotti anche se poi si scopre che i documenti erano falsi e che l’acquirente intendeva frodare il Fisco.

Fonte: Il Sole 24 Ore



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