La sentenza della Corte di Giustizia Ue emessa ieri 27 settembre 2007 stabilisce che un fornitore che in buona fede sulla base di un documento di trasporto ritenga di aver spedito in un altro stato europeo la propria merce non può essere chiamato in un secondo momento dall’Erario del proprio paese a versare l’Iva su quei prodotti anche se poi si scopre che i documenti erano falsi e che l’acquirente intendeva frodare il Fisco.
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