Normativa Pubblicata il 05/03/2016

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Riforma delle sanzioni 2016 e applicazione del favor rei

L’agenzia delle Entrate con la circolare n. 4 del 4 marzo 2016 detta le istruzioni agli uffici per l’applicazione del principio del favor rei a seguito della riforma del sistema sanzionatorio in vigore dal 1 gennaio 2016



Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 4 del 04/03/2016
Fonte: Agenzia delle Entrate

Con la Circolare n. 4/E del 4 marzo 2016 l’Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni agli Uffici su come applicare le nuove sanzioni in applicazione del principio del favor rei a tutti gli atti non definitivi alla data del 1° gennaio 2016.

Il sistema sanzionatorio amministrativo previsto dai  decreti legislativi n. 471 e 472 del 18 dicembre 1997 è stato oggetto di revisione con il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158.

Le nuove disposizioni di applicano dal 1 gennaio 2016.

La riforma concerne principalmente le sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, prevedendo:

- la più puntuale definizione delle fattispecie di elusione e di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie;

-  la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare le sanzioni all’effettiva gravità dei comportamenti;

- la conversione in euro dell’ammontare delle sanzioni, originariamente espresse in lire.

L’applicazione del principio del favor rei prevede che quando per la stessa fattispecie si succedono diverse norme occorre applicare la norma piu’ favorevole.

L’applicazione del favor rei  riguarda l’ipotesi che per la stessa fattispecie una norma successiva preveda, rispetto alla sanzione prevista nel momento in cui la violazione è stata commessa, che non si applichi piu’ la sanzione o si applica in misura piu’ lieve.

Il decreto legislativo in vigore dal 1 gennaio 2016 non si applica soltanto alle violazione commesse da questa data, ma anche a tutte quelle commesse in precedenza che non sono ancora diventate definitive.

Per applicare il principio del favor rei l’Ufficio dovrà esaminare i casi concreti e verificare se la sanzione prevista dal nuovo sistema sanzionatorio è piu’ mite e procedere alla riforma delle sanzioni precedentemente applicate, applicando le nuove piu’ favorevoli.

L’applicazione del favor rei avrà luogo pertanto:

- sugli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2016, riferiti a violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015;

-  sugli atti emessi prima del 1° gennaio 2016  per i quali siano ancora pendenti i termini per la proposizione del ricorso ovvero il giudizio avanti all’autorità giudiziaria

Al contribuente spetta pertanto il diritto di vedersi riconosciute le sanzioni piu’ favorevoli a condizione che il provvedimento non sia già diventato definitivo.

Per gli atti contenenti irrogazioni di sanzioni per i quali non sono scaduti i termini per la proposizione del ricorso spetta al contribuente richiedere la rideterminazione delle sanzioni con  la presentazione di una semplice istanza.

L’ufficio su impulso del contribuente procederà al ricalcolo delle sanzioni e notificherà i nuovi importi da pagare.

Importante tenere presente che la presentazione dell’istanza non sospende i termini per la proposizione del ricorso.

Per i ricorsi pendenti davanti alle commissioni tributarie, nei casi in cui sussistono i presupposti per l’applicazione del favor rei saranno gli stessi Uffici  a ricalcolare le sanzioni e a darne comunicazione al contribuente e alle Commissioni.

In allegato il testo della circolare.

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Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Circolare 4E del 4 marzo 2016 favor rei
TAG: Accertamento e controlli