Speciale Pubblicato il 30/10/2023

Tempo di lettura: 6 minuti

Rimanenze di magazzino: ipotesi di regolarizzazione nella bozza Ddl Bilancio 2024

di Dott.ssa Monica Peta

Sanatoria per le rimanenze di magazzino: cosa prevede la bozza del disegno di Legge di Bilancio 2024, versamento iva e imposta sostitutiva al 18%.



La bozza del Ddl Bilancio 2024 anticipa le disposizioni per l’adeguamento delle esistenze iniziali delle rimanenze di magazzino mediante il versamento dell’imposta sostitutiva del 18% ed il versamento dell’imposta sul valore aggiunto in ipotesi specifica. Secondo i casi, la forma dell’intervento appare essere quella di “sanatoria”, oppure di “patrimonializzazione” del bilancio delle società di capitali. La disposizione di riferimento, è l’articolo 20 (e l’articolo 21, “Misure in materia di variazione dello stato dei beni immobili”  ) , che disciplina due ipotesi specifiche:

La stessa autrice, in un precedente articolo “Rimanenze di magazzino e la bozza del Disegno di legge di bilancio 2024” si è soffermata sulla finalità della possibile misura per il riallineamento tra il magazzino reale ed eventuali discordanze rispetto alla contabilità allo scopo di comporre le differenze tra rimanenze di magazzino contabili e fisiche, a favore della trasparenza e l’effetto di patrimonializzare dei bilanci 2023 delle imprese, con focus sulle regole e i metodi di valutazione e determinazione del valore delle rimanenze. 

Questo contributo è volto ad esaminare il contenuto specifico dell’articolo 20, sopra citato, e gli effetti operativi, con l’intento di evidenziare altresì, talune criticità per ora eventuali, dal momento che non è ancora disponibile la relazione tecnica al draft del Ddl Bilancio 2024.

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Rimanenze magazzino: perimetro soggettivo e oggettivo, ipotesi di riallineamento del magazzino

L’articolo 20, della bozza del Ddl Bilancio 2024, al comma 1 dispone che “gli esercenti attività  d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali, possono procedere all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92, DPR n. 917/86, TUIR”, per il periodo d’imposta al 31 dicembre 2023. I commi successivi 2 e 3 individuano due ipotesi specifiche di applicazione della misura:

In entrambi i casi, la norma recita che l’adeguamento non rileva ai fini sanzionatori ed i valori eliminati o iscritti non possono essere utilizzati per l’accertamento riferito a periodi precedenti. 

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Rimanenze magazzino: eliminazione esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi

Sotto il profilo contabile e delle politiche di bilancio, in generale,  le rimanenze possono  risultare superiori a quelle effettive al ricorrere di due possibili situazioni:

  1. sovrastima del magazzino che cela eventuali perdite d’esercizio. Seppure sia censurabile sotto il profilo della responsabilità degli amministratori (possibile ed eventuale falso in bilancio) di fatto, tale ipotesi sottintende che l’impresa abbia comunque sostenuto maggiori imposte sul reddito in corrispondenza dei maggiori valori di magazzino iscritti in bilancio, di conseguenza, non dovrebbe essere interessata dalla misura in commento; 
  2. sovrastima del magazzino per presunte vendite in nero. Questa ipotesi si verifica quando il magazzino è sovrastimato in quanto non è stato mai caricato e rientra nella “regolarizzazione” o “sanatoria” dell’IVA e dell’imposta sostitutiva delle dirette non assolte.

Secondo la disposizione del Ddl Bilancio 2024, l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori contabili superiori a  quelli effettivi, determina:

  1. il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, calcolata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività con apposito decreto dirigenziale. L’aliquota media, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l’imposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;
  2. il versamento dell’imposta sostitutiva pari al 18% da calcolare sulla differenza tra l’ammontare come determinato sopra ai fini dell’iva ed il valore eliminato.

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Rimanenze magazzino: l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse

Se le rimanenze sono inferiori per valori o quantità (anche per acquisti in nero) rispetto a quelle effettive questo significa che l’impresa non ha contabilizzato dei costi di acquisto e presenta un magazzino sottostimato. L’adeguamento comporta il pagamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, nella misura pari al 18 per cento (imposta indeducibile) da applicare al valore iscritto.

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Rimanenze magazzino: adempimenti e dichiarazione dei redditi

L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo:

Al mancato pagamento nei termini consegue l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato.

Adempimenti (Modello redditi 2024)
Scadenze /o iscrizione a ruolo
Dichiarazione dei redditi (Modello 2024)  relativa all’anno 2023, anno in cui si effettua il riallineamento delle rimanenze

Versare l’imposta sostitutiva nella misura del 18%, in due rate

  • prima rata entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi;
  • seconda rata entro il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi (30 novembre)-
Omesso versamento
Iscrizione a ruolo delle somme non pagate, più interessi e sanzioni

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Rimanenze magazzino: società di capitali, la correzione di errori contabili, OIC 29

Il riallineamento delle rimanenze nel bilancio delle società di capitali sotto il profilo del trattamento contabile rientra nella correzione di errori contabili ai sensi dell’OIC 29. Potrebbero sorgere taluni dubbi e criticità con riferimento al Lifo. Si ricorda che, questo metodo legittimamente determina minori valori delle rimanenze perché immagina usciti (ceduti) per primi i beni acquisti per ultimi  (più recenti) con l’effetto che le rimanenze sono valorizzate ai valori più remoti. 

La nota integrativa da’ evidenza alla “riserva” latente Lifo che, nell’ipotesi di riallineamento ai valori correnti, dovrebbe trasferirsi dalla nota integrativa allo stato patrimoniale e attrazione dell’allineamento all’imposta sostitutiva. Non vi è dubbio che, il vantaggio per l’impresa è quello di rappresentare nel bilancio una posta del magazzino più vicino a valori reali, mentre per il fisco, un’entrata erariale che la finzione del Lifo di fatto posticipa all’infinito rendendola latente.

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TAG: Nuovi principi contabili OIC