Speciale Pubblicato il 14/12/2020

Tempo di lettura: 5 minuti

Legge di bilancio 2021: incentivi e nuova CIG

di Studio Giorgi e Vitelli - Consulenti del Lavoro

Anticipazioni sulle principali novità in tema di sgravi, incentivi e cassa integrazione nella legge di bilancio 2021



La legge di bilancio 2021,  attualmente all’esame della Camera, in attesa dell’approvazione definitiva,    rinnova molte agevolazioni per i datori di lavoro e ne introduce di nuove. Vediamo una  prima analisi delle disposizioni più attese in materia di lavoro  ovvero:


L'articolo continua dopo la pubblicità

In tema di sgravi per assunzioni leggi anche lo speciale Agevolazioni assunzioni 2020 in tempo di Covid .

Per approfondire vedi l'ebook appena aggiornato :Guida  alle agevolazioni all'assunzione 2020.

 

Legge di bilancio 2020 Incentivo all'occupazione giovanile

Per il biennio 2021-2022 è possibile beneficiare, per le assunzioni di giovani di età inferiore ai 36 anni, che non abbiano mai avuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’arco della loro vita lavorativa, effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, dell’esonero dei contributi a carico del datori di lavoro nella misura del 100% nel limite massimo di 6.000 euro annui, proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time.  

Il beneficio, soggetto alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea, è riconosciuto per:

L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi alla stessa a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica.    

Legge di bilancio 2021: sgravio contributivo per le donne

Per il biennio 2021-2022 è possibile beneficiare, per le assunzioni di  lavoratrici donne, con almeno 50 anni di età, disoccupate da oltre 12 mesi,  effettuate dal  1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, dell’esonero dei contributi a carico dei datori di lavoro nella misura del 100% nel limite massimo di 6.000 euro annui, proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time.

Il beneficio, soggetto alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea, è riconosciuto per:

L’esonero contributivo spetta a condizione che comporti un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilavati in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. 

Contratti a termine con rinnovi o proroghe acausali nella nuova legge di bilancio

In questi mesi, la disciplina del contratto a tempo determinato è stata oggetto di interventi normativi (dapprima del c.d. Decreto “Rilancio” e, in seguito, da parte del c.d. Decreto “Agosto”) che hanno modificato le disposizioni previgenti in materia di proroga o rinnovi.

Ora il disegno di legge di Bilancio 2021 prevede fino al 31 marzo 2021, fatta salva la durata massima complessiva di 24 mesi, la possibilità della proroga o rinnovo dei contratti a tempo determinato:

Di conseguenza, i contratti a tempo determinato potranno essere rinnovati o prorogati, anche in assenza di causali, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta mediante sottoscrizione entro il 31 marzo 2021.  Il termine del 31 marzo si riferisce esclusivamente alla formalizzazione del contratto di lavoro o dell’accordo di proroga, per cui la durata del rapporto stesso potrà ben protrarsi oltre tale data, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi calcolato cumulando tutti i contratti a termine avvenuti tra l’azienda e quel lavoratore.  

Inoltre:

Ulteriori trattamenti di integrazione salariale per COVID 19

E’ prevista la concessione dei trattamenti di CIGO, Assegno Ordinario e CIGD in favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per ulteriori 12 settimane.

Le 12 settimane devono essere collocate nel periodo:

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati (ai sensi dell’art. 12 de DL 137/2020 -   Decreto “Ristori”), pari al massimo di 6 settimane, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio  2021.

I benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore delle Legge di Bilancio 2021.  

Per fruire delle 12 settimane di integrazione salariale non è previsto il versamento del contributo addizionale da parte del datore di lavoro. 

Legge di bilancio 2021 e divieto di licenziamento

Il disegno di Legge di Bilancio 2021 prevede l’estensione del divieto di licenziamento già in vigore fino al 31 marzo 2021. 

Il divieto si applica:

Il divieto di licenziamento resta inapplicabile in caso di:

   Si ricorda che la legge di bilancio sarà approvata entro il 31 dicembre 2020 per entrare in vigore il 1 gennaio 2021. Necessario attendere la pubblicaizone in Gazzetta per la conferma ufficiale delle novità. 



TAG: La rubrica del lavoro Legge di Bilancio 2024