Speciale Pubblicato il 12/12/2011

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La febbre degli elenchi e la comunicazione dei beni in uso ai soci e familiari

di Rag. Lumia Luigia

Il 2011 sarà l’anno degli elenchi - elenchi clienti e fornitori c.d. "spesometro", comunicazioni beni aziendali in uso ai soci o familiari- un vera febbre che metterà alla prova studi e imprese. Ma il nostro legislatore è sicuro che la lotta all’evasione deve per forza passare da questo delirante aggravio di adempimenti per le imprese? Caricare le imprese di tutti questi obblighi, che si traducono in maggiori costi, in momenti cosi’ delicati sembra a noi quasi indelicato, anche perché non si rischia di colpire chi evade ma si rischia di aggravare chi, è sempre ligio e rispettoso al proprio dovere.



Ma vediamo quali sono questi elenchi, tutti finalizzati alla lotta all’evasione.

Il primo di imminente scadenza è l’elenco clienti e fornitori in scadenza il 31 dicembre 2011. Questo elenco è stato chiamato “Spesometro” perché perché dovrebbe servire a identificare coloro i quali manifestano importi rilevanti di spesa. La scadenza del 31 dicembre riguarda le operazioni 2010 di importo superiore a 25.000 euro.


Il secondo
elenco invece in scadenza il 30 aprile 2012 riguarda le operazioni 2011 d’importo superiore a 3.000 euro (3.600 per dettaglianti e artigiani) , sempre ai fini dello Spesometro.


Il 31 gennaio 2012
è in scadenza l’elenco dei leasing/noleggi che comprende sia l’anno 2009 che l’anno 2010, che deve essere presentato da tutti i contribuenti i quali esercitano attività di leasing finanziario e operativo ovvero attività di locazione e/o di noleggio dei seguenti beni mobili: autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili.

Il 31 marzo 2012 è il turno degli elenchi per comunicare i beni aziendali in uso a soci o familiari: lo scopo è quello di contrastare il fenomeno della concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo inferiore al valore di mercato.

Tale scopo è perseguito attraendo a tassazione la differenza in capo al soggetto utilizzatore e negando alla società o all’imprenditore concedente la deducibilità dei costi relativi a tali beni.

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Alcuni esempi di beni in uso a soci o familiari


Possiamo pensare ad un immobile civile di una societa’ locato a canone di favore ovvero dato in comodato ad un parente, oppure ad un’autovettura concessa in uso al socio amministratore senza benefit tassato in busta paga secondo le tariffe ACI o senza fattura emessa dalla societa’.
Soggetti obbligati alla comunicazione sono le imprese individuali, le società di persone, quelle di capitali, le società cooperative e gli enti non commerciali in misura limitata alle attività di impresa eventualmente esercitate. Per familiari dell’imprenditore individuale (art. 5 c. 5 TUIR) si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. La comunicazione va fatta nei gruppi di societa’ anche se il bene viene concesso in uso al socio X della societa’ A dalla societa’ B, della quale X non e’ socio.

L’uso va comunicato anche se cessato prima del 31.12.2011.

Oggetto di comunicazione saranno non solo i beni ad uso esclusivo, ma anche quelli ad uso promiscuo, vale a dire, ad esempio, le autovetture di cui all’art. 164 del TUIR.

Sanzioni: In capo al concedente (società/ditta individuale) è previsto che i costi (spese di manutenzione, spese di gestione, ammortamenti, ecc.) relativi ai beni concessi in godimento all’utilizzatore socio/familiare, sono indeducibili dal reddito d’impresa se il corrispettivo annuo risulta inferiore al valore di mercato del diritto di godimento di detti beni.

Per il socio/familiare l’utilizzo a titolo personale di un bene dell’impresa (mobile o immobile) comporta che la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene va tassata in capo all’utilizzatore stesso come reddito diverso ai sensi della nuova lett. h-ter) c. 1 art. 67 TUIR.

i soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva, comunicano i dati anagrafici dei soci (comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente) o dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, nonché effettuano qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente. Qui la comunicazione si e’ allargata abbracciando anche i finanziamenti soci o i versamenti in c/capitale o copertura perdite.

Tale comunicazione può essere assolta, in via alternativa, dall’impresa concedente, dal socio o dal familiare dell’imprenditore.
Non vanno comunicati i beni di costo inferiore a € 3.000, al netto dell’Iva (es.: PC, Tablet, telefonini, ecc.).

Sono escluse da ogni comunicazione le societa’ semplici e le societa’ estere.


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