Iva 21%, più tempo per rimediare agli errori di aliquota
Gesuato Elisabetta
Iva 21% e i connessi problemi di regolarizzazione degli errori che caratterizzano la fase di passaggio dalla vecchia alla nuova aliquota: l’Agenzia delle Entrate fornisce tutte le indicazioni nella circolare 45/E del 12.10.2011. Fiscoetasse offre un'INFORMATIVA CLIENTI GRATUITA sul tema
Più tempo per rimediare agli errori di applicazione della nuova aliquota Iva del 21%. Nella circolare 45/E del 12.10.2011 l’Agenzia delle Entrate prevede due momenti entro cui è possibile correggere senza sanzioni le fatture emesse dal 17.09 con aliquota errata:
• entro il 27.12.2011 per le fatture dei contribuenti mensili emesse entro novembre e per quelle dei trimestrali emesse entro settembre;
• entro il 16.03.2012 per le fatture dei contribuenti mensili emesse entro dicembre e per quelle dei trimestrali emesse nel 4° trimestre.
Per versare la maggiore Iva dovuta dovranno essere utilizzati i codici tributo delle liquidazioni di riferimento, pagando gli interessi nel caso le scadenze sopra indicate comportino un differimento dei termini ordinari di liquidazione e versamento.
Ancora più tempo per i cessionari e i committenti che non abbiano ricevuto la fattura integrativa, per essi la regolarizzazione potrà addirittura essere effettuata entro il 30.04.2012.
Altri chiarimenti
La circolare ricorda che il momento di effettuazione dell’operazione è diverso a seconda della tipologia di operazione posta in essere, e che per individuarlo correttamente occorre fare riferimento alla specifica disciplina :
• art. 6, del D.p.r. 633/72 per la cessione di beni e la prestazione di servizi;
• art. 39 del D.l. 331/1993 per gli acquisti intracomunitari di beni;
• art. 210 del codice doganale comunitario per le importazioni.
L’Agenzia spiega il comportamento da adottare in caso di acconti e fatture anticipate. Per quanto riguarda le operazioni ad esigibilità differita l’Agenzia ritiene sufficiente l’emissione della fattura entro il 16.09 per consentire l’applicazione dell’Iva al 20% e che l’annotazione delle fatture possa intervenire secondo i normali termini indicati dall’art. 23 del D.p.r. 633/72.
Alcune altre indicazioni sono per i commercianti al minuto che, a partire dalla operazioni effettuate dal 17.09.2011 per calcolare l’Iva da versare in liquidazione possono utilizzare solo il metodo matematico; mentre l’ultima parte della circolare è dedicata ad alcuni settori particolari quali le agenzie di viaggio, il regime speciale del margine e la somministrazione di acqua, gas, luce.
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