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RIMBORSO CHILOMETRICO CORRISPOSTO AL RIDER: QUANDO NON È IMPONIBILE IRPEF

Rimborso chilometrico corrisposto al rider: quando non è imponibile Irpef

Il rimborso chilometrico spettante ai rider che utilizzano il mezzo proprio, non è imponibile ai fini Irpef e non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente

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Il ''rimborso chilometrico'' spettante ai rider che utilizzano il mezzo proprio, anziché quello aziendale, per l'espletamento dell'attività lavorativa si considera riferibile a costi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro e, pertanto, non è imponibile, ai fini Irpef, quale reddito di lavoro dipendente in capo ai beneficiari, avendo natura meramente risarcitoria.

Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello dell'11.04.2023 n. 290.

Nel caso di specie, la Società istante svolge un'attività di delivery food caratterizzata da un modello organizzativo che prevede l'utilizzo del contratto di lavoro subordinato per l'assunzione dei rider

La Società ha, quindi, stipulato con le organizzazioni sindacali un Accordo integrativo aziendale, finalizzato all'inserimento dei Rider nel contesto normativo e organizzativo del lavoro subordinato e all'applicazione del CCNL ''Logistica, trasporto, Merci e Spedizione''.

L'articolo 3 del suddetto Accordo prevede che «Il luogo di lavoro è indicato nel contratto di assunzione e può corrispondere alla sede della Società, ad un Hub aziendale, ovvero al Comune, ovvero se presente l'area metropolitana, all'interno della quale viene svolta la prestazione lavorativa. All'interno del Comune/Città Metropolitana, la modifica unilaterale del luogo di inizio del lavoro non sarà in alcun modo considerata come trasferta», e l'articolo 14 (''Retribuzione oraria'') prevede una retribuzione oraria, cui deve aggiungersi un importo a titolo di accantonamento al TFR, il premio di valorizzazione, le indennità aggiuntive (per lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno) e un ''rimborso chilometrico'', determinato calcolato con i criteri e le regole definite dall'Accordo.

In particolare, il ''rimborso chilometrico'' spetta ai rider, che «su richiesta aziendale utilizzano il proprio veicolo durante il turno per l'esecuzione delle consegne, a copertura integrale e forfetaria di tutti i costi sostenuti (carburante/energia, usura del veicolo, ivi compreso il mantenimento dello stesso in condizioni di sicurezza, manutenzione del veicolo, assicurazione, ecc.) [...]».

Questa indennità viene calcolata automaticamente dalla Società istante in base al percorso tramite Google Maps e non è soggetta a contribuzione previdenziale.

Il rimborso chilometrico spettante al rider è parametrato alla tipologia del mezzo utilizzato (auto, scooter, bicicletta) e riferito ai chilometri, calcolati attraverso l'apposita App aziendale impostata sul percorso più breve per raggiungere il punto consegna.

Assume rilievo la circostanza che il mezzo di trasporto messo a disposizione dal dipendente è ''necessario'' per lo svolgimento da parte del rider dell'attività lavorativa ed a motivo di ciò, infatti, costituisce anche uno degli elementi valutati ai fini dell'assunzione nella Società.

Sulla base di questi elementi, l'Agenzia delle Entrate stabilisce che le somme rimborsate al rider per l'utilizzo del mezzo di trasporto personale (bici, ebike, scooter ecc.) durante le consegne, non concorrano alla formazione del reddito da lavoro dipendente e, pertanto non devono essere assoggettate alle ordinarie ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali.

Allegato

Risposta AdE 290 del 11.04.2023 - Interpello
Fonte immagine: Pixabay

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