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INDENNITÀ FERMO PESCA 2022: SCADENZA DOMANI 13 APRILE

Indennità fermo pesca 2022: scadenza domani 13 aprile

Confermati gli importi delle indennità fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio. La scadenza per le domande è stata prorogata di 30 gg. Come fare richiesta

La richiesta delle indennità spettanti per il Fermo pesca 2022 non  va più  inviata entro il 15 marzo 2023 bensi entro il 13 aprile 2023. 

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto interministeriale n. 2  del 13 marzo 2023, ha infatti deciso la proroga di  30 giorni  del termine per la presentazione delle domande relative all'anno 2022.

L importo dell'indennità e la data precedente erano state fissate dal decreto interministeriale n. 1 del 6 marzo 2023  pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro, e  contenente le indicazioni operative  per le  domande da parte delle  imprese adibite alla pesca marittima che hanno effettuato sospensioni dal lavoro nel 2022 

Indennità fermo pesca: importi

Come ogni anno, in  caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo 

  • obbligatorio e 
  • non obbligatorio

per le imprese adibite alla pesca marittima,  viene  riconosciuta  ai lavoratori dipendenti e ai  soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca  una indennità giornaliera  onnicomprensiva pari a 30 euro.

Non spetta ai titolari lavoratori autonomi.

L’indennità  è concessa se la sospensione dell’attività di pesca è conseguente a:

a) adozione di provvedimenti delle Amministrazioni competenti sul territorio, motivati da ragioni quali limitazioni all’uscita ed entrata dal porto per insabbiamento, stabilite 

in base all’articolo 62 del Codice della Navigazione, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate; periodi di fermo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori già previsti dalla normativa vigente, allorché siano stabiliti su proposta dei consorzi di gestione della pesca regolarmente costituiti e che rappresentino almeno il 70% delle imprese registrate nell’areale delimitato, con provvedimento del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura o della competente Autorità regionale nel caso di Regioni Autonome a Statuto Speciale, o del Capo del compartimento marittimo che ne stabilisce l’efficacia per tutte le imprese, anche non consorziate, che esercitino quel determinato tipo di pesca nell’area in cui opera il consorzio medesimo, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;

b) indisponibilità per malattia del comandante dell’unità da pesca, certificata dall’Autorità sanitaria marittima, che ha comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;

c) arresto o interdizione temporanei dell’attività di pesca per singole specie, conseguenti a misure disposte in ambito nazionale e dell’Unione europea, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;

d) allerte meteomarine emanate, anche per parte della giornata di pesca, dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare, attraverso avvisi di burrasca diramati dal servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, c

Le risorse stanziate ammontano a :

  • dodici milioni  di euro per il Fermo Pesca Obbligatorio e 
  •  sette  milioni di euro per il Fermo Pesca Non Obbligatorio.

Se le domande superassero l'importo delle risorse disponibili le   singole indennità saranno proporzionalmente ridotte. 

Indennità fermo pesca come fare domanda

 Le imprese interessate a ricevere l'indennità  fermo pesca devono presentare una domanda per  ogni unità di pesca presente in azienda, entro e non oltre il  13 aprile 2023, tramite il sistema telematico denominato "CIGSonline" sul sito del ministero  alla pagina dedicata al Fermo pesca dove sono presenti allegati e manuale utente della piattaforma. 

L’istanza per l'indennità fermo pesca  presentata  allegando  la SCHEDA 9  deve contenere  gli elementi che seguono:

- ragione sociale e generalità del datore di lavoro, completo di codice IBAN;

- elementi identificativi dell’unità di pesca;

- ufficio marittimo in cui si è effettuato l’arresto temporaneo obbligatorio dell’attività;

- le cause e il numero totale di giorni lavorativi dei singoli arresti temporanei;

- elenco dei marittimi imbarcati alla data d’arresto;

- dichiarazione dell’avvenuto fermo di pesca rilasciata dall’Autorità marittima competente.

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