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RIDERS AUTONOMI : PARTE LA COPERTURA INAIL

2 minuti, Redazione , 28/01/2020

Riders autonomi : parte la copertura INAIL

Per i fattorini o "riders " autonomi INAIL applicherà la copertura assicurativa dal 1 febbraio 2020 -

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 INAIL ha fornito  le istruzioni operative, emanate il 23 gennaio 2020,   per l'applicazione  dell’obbligo assicurativo ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni a domicilio , in bicicletta o motorino , per conto di imprese che  utilizzano  piattaforme  digitali di organizzazione del lavoro (c.d.  riders). Viene anche annunciata una circolare imminente sul nuovo regime assicurativo che scatta dal 1° febbraio 2020.

Il committente , cioè l’impresa che utilizza la piattaforma  digitale è tenuto a trasmettere all'INAIL la denuncia telematica di iscrizione, fornendo le informazioni  utili alla valutazione del rischio e al calcolo del premio assicurativo, per tutte le attività svolte, ( sempre se  se non già titolare di codice ditta e di specifica  posizione assicurativa territoriale Inail) , contestualmente alla data d’inizio delle attività  1- febbraio 2020.

Se invece la ditta  ha gia un codice e posizione PAT   deve presentare la denuncia di variazione delle attività, comunicando le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio rispetto a quello già coperto dall’assicurazione, entro 30 giorni 6 dalla data di  decorrenza dell’obbligo assicurativo, con riferimento all’attività di consegna di beni per  conto altrui avvalendosi di lavoratori autonomi precedentemente non denunciati.

La violazione dei termini indicati comporta applicazione delle sanzioni civili previste dalla vigente normativa.
Nelle denunce di esercizio o di variazione il soggetto assicurante deve dichiarare la  lavorazione svolta dai lavoratori autonomi in questione, indicando anche il tipo (o i
tipi) di mezzi utilizzati dai riders per effettuare le consegne. 

L’impresa di delivery è quindi soggetta agli obbligi in materia di infortuni sul lavoro e malattia  di tutte le altre aziende . In particolare in caso di infortunio mortale o per il quale si prevede la morte, l’impresa deve segnalare l’evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di  comprovarne l’invio, fermo restando comunque l’obbligo di inoltro della   denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge.
Uno specifico obbligo è posto a carico del lavoratore autonomo  che deve dare immediata  notizia al committente che utilizza la piattaforma digitale di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità, o a denunciare la malattia professionale. Per assolvere a tale obbligo, il lavoratore autonomo deve fornire alla rmpresa il  numero identificativo del certificato medico di infortunio, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.
L’obbligo di denuncia da parte dell' impresa di delivery decorrono dalla data in cui i sono stati comunicati gli estremi del certificato medico.

Allegato

INAIL istruzioni assicurazione riders

Tag: LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO LAVORO AUTONOMO LAVORO AUTONOMO INAIL INAIL

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