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COMMISSIONI INTERBANCARIE SULLE OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO: LIMITI E NOVITÀ

2 minuti, Redazione , 13/12/2017

Commissioni interbancarie sulle operazioni con carte di credito: limiti e novità

Pagamento nell’Unione europea e commissioni interbancarie sulle operazioni con carte: novità e limiti previsti nel nuovo decreto legislativo approvato dal consiglio dei ministri dell'11 dicembre

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Il Consiglio dei ministri n. 61 dell'11 dicembre 2017, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e dei Ministri competenti, ha approvato, in esame definitivo, cinque decreti legislativi che introducono misure necessarie al recepimento di direttive dell’Unione europea o all’adeguamento della normativa nazionale a regolamenti comunitari. Uno di questi riguarda i servizi di pagamento nell’Unione europea e commissioni interbancarie sulle operazioni con carte di pagamento (PSD 2 – Payment Services Directive e IFR – Interchange Fees Regulation)

Il decreto recepisce la direttiva dell’Unione europea sui servizi di pagamento nel mercato interno (cosiddetta PSD 2 – Payment Services Directive) e adegua la normativa nazionale al regolamento Ue relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (cosiddetto IFR – Interchange Fees Regulation). La direttiva definisce un insieme completo di norme per garantire maggiore efficienza, possibilità di scelta e trasparenza nell’offerta di servizi di pagamento, rafforzando al tempo stesso la fiducia dei consumatori in un mercato dei pagamenti armonizzato a livello Ue.

Il regolamento mira ad accrescere il livello di trasparenza, concorrenza e d’integrazione del mercato europeo delle carte di pagamento, fissando un limite alle commissioni interbancarie applicate in relazione ai pagamenti basati su carte di pagamento:

  • per i pagamenti tramite carta di debito e prepagata la commissione interbancaria per ogni operazione di pagamento non può essere superiore allo 0,2% del valore dell’operazione stessa;
  • per le operazioni tramite carta di credito la commissione interbancaria per operazione non può essere superiore allo 0,3% del valore dell’operazione.

Inoltre il decreto stabilisce requisiti tecnici e regole commerciali uniformi, allo scopo di rafforzare l’armonizzazione del settore e garantire una maggiore sicurezza, efficienza e competitività dei pagamenti elettronici, a vantaggio di esercenti e consumatori.

Nello specifico, il decreto amplia i diritti degli utenti dei servizi di pagamento (i titolari dei conti), che beneficeranno, ad esempio, di un regime di responsabilità ridotta in caso di pagamenti non autorizzati: viene ridotta da 150 a 50 euro la franchigia massima a carico degli utenti. Per promuovere la diffusione di strumenti di pagamento elettronici, si conferma il divieto di applicare un sovrapprezzo per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento (cd. divieto di surcharge).

Relativamente alle commissioni interbancarie per le sole “operazioni nazionali” tramite carte di pagamento, i prestatori di servizi di pagamento saranno tenuti ad applicare, per tutti i tipi di carte, commissioni di importo ridotto per i pagamenti fino a 5 euro rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore, così da promuovere l’utilizzo delle carte anche per cifre molto basse. Inoltre, per quanto riguarda le sole “operazioni nazionali” tramite carta di debito, in via transitoria (fino al dicembre 2020), i prestatori di servizi potranno applicare una commissione interbancaria non superiore all’equivalente dello 0,2% calcolato sul valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali tramite carta di debito all’interno di ciascuno schema di carta di pagamento.

Viene inoltre chiarita la possibilità di utilizzare il conto o credito telefonico anche per operazioni di pagamento effettuate nel quadro di un’attività di beneficenza oppure per l’acquisto di biglietti relativi a servizi di diversa natura (nel limite di spesa di 50 euro per singola operazione e comunque di 300 euro mensili).

Per quanto riguarda i controlli, il decreto designa quali autorità nazionali competenti ad assicurare l’osservanza delle relative disposizioni di attuazione della direttiva e del Regolamento la Banca d’Italia e, per alcune specifiche disposizioni, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

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