Le disposizioni contenute entreranno in vigore il 1° gennaio 2007, salvo diversa espressa previsione.
Il punto centrale è rappresentato dalla revisione della disciplina IRPEF (con riflessi, dunque, per tutti i contribuenti): oltre alla rimodulazione delle aliquote vi è la trasformazione delle deduzioni da lavoro e pensione in detrazione di imposta (così come era prima della Riforma Tremonti).
Vediamo di analizzare alcune delle novità introdotte riguardanti le nuove regole per il calcolo dell'Irpef (art.1 comma 6 e ss. Legge 27 dicembre 2006, n. 296).
1) Nuovi scaglioni di aliquote
Nella Tabella successiva mettiamo a confronto i dati fondamentali per il calcolo, come sarà a partire dal 2007 e come era fino al 2006.
A PARTIRE DAL 2007
art. 1 comma 6 LEGGE 27 dicembre 2006, n.296 |
FINO AL 2006 |
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Scaglione di Reddito
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Aliquota
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Scaglione di Reddito
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Aliquota
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fino a euro 15.000 |
23%
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fino a euro 26.000 |
23%
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oltre euro 15.000 fino a euro 28.000 |
27%
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oltre euro 26.000 fino a euro 33.500 |
33%
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oltre euro 28.000 fino a euro 55.000 |
38%
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oltre euro 33.500 fino a euro 100.000 |
39%
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oltre euro 55.000 fino a euro 75.000 |
41%
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oltre euro 100.000 |
39% + contributo di solidarietà del 4% = 43%
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oltre euro 75.000 |
43%
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Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e dellerelative pertinenze, l'imposta non è dovuta.
2) Detrazioni per familiari a carico
Ritorna quindi il meccanismo delle detrazioni dall\'imposta lorda, a partire dai redditi del 2007, con nuovi calcoli e formule dipendenti dal tipo e dall'ammontare del reddito.Una persona è "a carico" quando possiede un reddito complessivo non superiore ad Euro 2.840,51 Euro al lordo degli oneri deducibili.
Detrazioni per carichi di famiglia |
Detrazione |
Per il coniuge |
Ulteriori aumenti (da 10 a 30 Euro) sono riconosciuti in funzione del reddito complessivo. |
Per ciascun figlio |
800 euro, aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Aumento a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. |
Per gli altri familiari |
750 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro. |
3) Altre Detrazioni
Altre detrazioni vengono previste a favore dei contribuenti titolari di uno o più redditi di lavoro dipendente o di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Altre detrazioni invece riguardano i contribuenti titolari di redditi di pensione . Nella tabella che seguono si riportano le misure di queste detrazioni, inversamente proporzionali al reddito del contribuente.
1.840 euro |
se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 E.. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 E. |
1.338 euro |
La detrazione va aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 E., se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 E. |
1.338 euro |
se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 E. |
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella precedentemente detta, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:
1.725 euro |
Se il reddito complessivo non supera 7.500 E. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 E. |
1.255 euro |
la detrazione va aumentata del prodotto tra 470 E. e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 E., diminuito del reddito complessivo, e 7.500 E., se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 E. ma non a 15.000 E. |
1.255 euro |
se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro. |
Apposite detrazioni riguardano i pensionati ultrasettantacinquenni.
L'articolo 13 comma 5° del tuir, nella nuova formulazione prevede altre detrazioni (non cumulabili con le altre detrazioni) nel caso in cui alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più dei seguenti redditi :
- compensi per l'attività libero professionale intramuraria;
- indennità, gettoni di presenza e altri compensi;
- indennità dei membri del Parlamento nazionale e altre indennità simili;
- rendite vitalizie e rendite a tempo determinato;
- altri assegni periodici;
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi di impresa;
- redditi di impresa minore;
- redditi derivanti da attività commerciale o di lavoro autonomo occasionale.
Reddito |
Detrazione |
Note |
Fino a 4.800 Euro |
1.104 Euro |
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Oltre 4.800 e fino a 55.000 Euro |
1.104 Euro |
La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 E., diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 E. |
Infine si segnala anche la cancellazione del contributo di solidarietà Irpef (del 4%) in precedenza applicato sui redditi che superavano i 100.000 Euro.