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LA PIANIFICAZIONE FISCALE CONCORDATA (PFC)

La pianificazione fiscale concordata (pfc)

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La Legge finanziaria per il 2005 introduce un nuovo istituto, in sostituzione del concordato preventivo biennale, nell'ottica del potenziamento degli studi di settore e della lotta all'evasione fiscale.
Con questo strumento viene predefinita per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta dal contribuente (il reddito fiscale "tipico"): in sostanza, dunque, le Finanze potranno fare affidamento con certezza su un gettito in entrata indipendente dall'effettivo andamento economico del contribuente.
In cambio questi potrà beneficiare di una riduzione dell'imposizione fiscale e contributiva per gli importi che eccedono la base imponibile pianificata e della limitazione di alcuni poteri di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria.

1) I soggetti interessati e quelli esclusi

I soggetti interessati e quelli esclusi
Possono avvalersi della PFC, in generale, i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni.
Non potranno accedere invece i seguenti soggetti:
- coloro per i quali operavano cause di esclusione o inapplicabilità dagli studi di settore nel periodo d'imposta in corso al 1° Gennaio 2003;
- i contribuenti che nel 2004 svolgono una attività diversa da quella esercitata nel biennio 2002 e 2003;
- che non erano in attività in almeno uno dei periodi di imposta in corso al 1º Gennaio 2002, al 1º Gennaio 2003 ovvero al 1º Gennaio 2004;
- coloro che hanno omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi o IVA per i periodi 2002 e 2003;
- i contribuenti che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2003.

Il meccanismo di funzionamento e gli effetti
Sarà l'Agenzia delle Entrate a contattare il contribuente formulando una proposta individuale di adesione.
Nella sostanza, dunque, il nuovo istituto dovrebbe essere "personalizzato" sul contribuente dato che la proposta deve tener conto delle risultanze degli studi di settore, della coerenza con l'attività svolta, dei dati del settore economico di appartenenza e di qualsiasi altra informazione in proprio possesso.
L'adesione si perfeziona con l'accettazione entro 60 giorni, da parte del contribuente, degli importi proposti dalle Finanze, pervenendo così a definire in via preventiva per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta. Oppure si potrà pervenire alla formulazione di una nuova proposta, in contraddittorio con l'Ufficio, quando il contribuente sia in grado di documentare l'infondatezza della proposta originaria.

Per i periodi di imposta oggetto della pianificazione, allora, l'aliquota marginale IRE e IRES sono ridotte di 4 punti percentuali (esclusa l'aliquota del primo scaglione IRE del 23%), per la parte di reddito dichiarato eccedente quello definito. Sul reddito eccedente il concordato non si dovranno versare i contributi previdenziali (salvo quelli relativi al minimale di reddito).
Il contribuente sarà al riparo dai poteri di accertamento analitici e induttivi previsti dall'art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973 che disciplina, appunto, l'accertamento delle imposte sui redditi.
Nonostante il perfezionamento della PFC, il salvacondotto contro i controlli del Fisco non opera in alcuni casi specifici:
- il contribuente non ha adempiuto gli obblighi in materia di IVA;
- il reddito dichiarato differisce da quanto effettivamente conseguito (è evidente, dunque, che in dichiarazione dovrà essere indicato sempre il reddito effettivamente realizzato così da impedire la perdita del beneficio);
- sono stati commessi alcuni reati penalmente puniti dal D.Lgs. n. 74 del 2000 (ad esempio la distruzione di documenti contabili con il fine di evadere le imposte);
- a seguito di controlli emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente (nel caso in cui questi fossero stati utilizzati nella formulazione della proposta).
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