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IMPOSTA DI BOLLO SULLE ISTANZE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: COME FARE?

Imposta di bollo sulle istanze alla Pubblica Amministrazione: come fare?

Il pagamento dell’imposta di bollo nei casi di richieste di autorizzazioni e provvedimenti amministrativi agli uffici pubblici. Modalità cartacea , telematica, PEC

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L’ “istanza” è l’atto attraverso la quale si  richiede all’Amministrazione Pubblica l’avvio di un procedimento o l’adozione di un provvedimento.

Tutte le istanze, le dichiarazioni, i ricorsi, le memorie e le comunicazioni rivolte alla Pubblica Amministrazione nell’intento di ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo (licenza, autorizzazione, concessione, nulla-osta, ecc.) o il rilascio di un certificato o di una attestazione sono, di norma, soggette all’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 3 della Tariffa – Parte prima, annessa al D.P.R. n. 642/1972, salvi i casi di esenzione previsti espressamente dalla Tabella – Allegato B, annessa allo stesso D.P.R. n. 642/1972.  Il pagamento dell’imposta di bollo va assolto con modalità diverse a seconda che venga utilizzata la modalità cartacea o la modalità telematica.

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L'articolo è tratto dall' Ebook  "L’IMPOSTA DI BOLLO   Tutti i casi pratici di applicazione aggiornati al 1.1.2021" di C. Venturi PDF -  427 pagine

1) Imposta di bollo sulle richieste in modalità cartacea

Nel caso in cui  le istanze, i ricorsi, le memorie e le comunicazioni vengano presentati direttamente agli organi della Pubblica Amministrazione su supporto cartaceo, l’imposta di bollo è dovuta nella misura attuale di 16,00 euro per ogni foglio (composto di 4 pagine), mediante l’applicazione del relativo contrassegno telematico (ex marca da bollo).

Non sono soggette all’imposta di bollo le eventuali “lettere di sollecito” di precedenti istanze in quanto tali scritti non assumono i caratteri di una vera e propria istanza, ma hanno natura di segnalazione (Ministero delle finanze – Risoluzione 14 agosto 1986. n. 180).

2) Pagamento imposta di bollo su istanze in via telematica

Nel caso, invece, le istanze, i ricorsi, le memorie e le comunicazioni vengano trasmessi in modalità telematica, l’imposta di bollo è dovuta in misura forfettaria.

Per le istanze trasmesse per via telematica, di cui al comma 1-bis dell’articolo 3 della Tariffa – Parte prima, l’imposta di bollo è dovuta - secondo quanto disposto dalla nota 5 (aggiunta dall'art. 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Legge di stabilità 2014 – In vigore dal 1° gennaio 2014) nella misura forfettaria di euro 16,00, a prescindere dalla dimensione del documento.

3) Le istanze inviate via PEC e le modalità di pagamento dell’imposta di bollo

Il sistema normativo vigente prevede, quali requisiti alternativi atti a garantire la provenienza di un documento dal suo autore e quindi idonei a fondare la validità di un’istanza presentata per via telematica, la sottoscrizione dell’atto mediante firma digitale o la provenienza dello stesso da una casella di posta elettronica certificata (PEC).

Le due cose possono essere alternative, per cui la mancata sottoscrizione del documento di identità non inficia la validità della domanda o dell’istanza, se questa viene inviata via PEC, se la domanda è sottoscritta e se vi è incluso il documento. 

La PEC è sufficiente da sola a dimostrare l’identità del richiedente, anche senza firma sul documento (TAR Campania - Sentenza 7 marzo 2018, n. 1445).

I documenti allegati alle pratiche inviate tramite PEC devono essere “documenti informatici” ai sensi della legislazione vigente. In particolare va tenuto presente quanto segue: 

  • La PEC non certifica l'identità del mittente né trasforma il messaggio in documento informatico;
  • Un “documento informatico”, per essere tale, deve essere salvato nel formato pdf/A e firmato digitalmente;
  • Va inviata una singola PEC per ogni singola comunicazione, segnalazione o istanza al fine di una corretta attribuzione del numero di protocollo generale quale identificativo della pratica;
  • Le istanze e le comunicazioni devono essere munite della firma digitale di tutti gli eventuali sottoscrittori. (richiedente, progettista, impresa, ecc.);
  • L'invio può anche essere effettuato da un delegato cui i diretti interessati abbiano conferito apposita procura speciale (di cui si dovrà allegare copia); 
  • Il pagamento dei diritti di segreteria dovrà essere effettuato con bonifico bancario (di cui si dovrà allegare copia).

4) Quando si invia un documento o una istanza via PEC, in che modo va assolta l’imposta di bollo?

Le modalità di pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle istanze da presentare alla Pubblica Amministrazione mediante il servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC) sono diverse; ne elenchiamo le principali sei.

  1.  Tramite bonifico bancario sul conto corrente dell’Ente a cui è indirizzata l’stanza.In questo caso, all’istanza, dovrà essere allegata copia scannerizzata del bonifico bancario.
  2. Tramite versamento eseguito con il modello F23  con codice tributo: 456T. Qui il modello con le istruzioni In questo caso, alla domanda dovrà essere allegata la copia scannerizzata del modello di pagamento.
  3. Pagamento diretto  All'Agenzia delle Entrate, nel caso si sia già in possesso di una specifica autorizzazione ottenuta dalla stessa Agenzia delle Entrate per assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 642/1972. In questo caso, sugli atti e documenti da presentare, dovrà essere riportato il modo di pagamento e gli estremi dell’autorizzazione:“Imposta di bollo assolta in modo virtuale su autorizzazione n. _____, rilasciata da _______, il __/__/_____”).
  4. Bollo apposto e annullato sull’originale dell’istanza.In questo caso l’imposta di bollo verrà assolta con l’acquisto presso un intermediario convenzionato di un contrassegno telematico (ex marca da bollo, dell’importo attuale di euro 16,00) destinata esclusivamente alla presentazione della domanda in questione. Tale contrassegno dovrà essere applicato sull'originale dell’istanza annullandolo con sigla o altra procedura di annullamento, L’originale della domanda va conservata per tre anni per eventuali controlli da parte dell'amministrazione.Contestualmente il titolare o il delegato dovrà rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (da compilarsi su un apposito modulo predisposto dall’Ente pubblico  nella quale si attesta di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo indicando i dati relativi all'identificativo della marca e alla data e ora di rilascio. Tale dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente.  Ricordiamo che l'imposta di bollo deve essere assolta sia per la presentazione di istanze (Permesso di Costruire, Certificato di Conformità edilizia e agibilità, autorizzazioni, attestati ecc...), sia per il rilascio dell’eventuale provvedimento (art. 4, Tariffa – Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972). Pertanto nel caso all’istanza presentata segua l’emanazione del relativo provvedimento (rilascio dell’autorizzazione, di nulla-osta, ecc.), dovrà essere pagata una doppia imposta di bollo: una per la richiesta e una per il provvedimento emesso. Nel caso si scelga come pagamento dell’imposta l’acquisto di un contrassegno telematico presso un rivenditore autorizzato, lo stesso potrà essere acquistato sia di valore cumulativo (di 32,00 euro), che di valore singolo (due da 16,00 euro).  In ogni caso, alla domanda dovranno essere riportati i numeri identificativi del contrassegno telematico utilizzato (numero identificativo seriale, data e ora dell’emissione).
  5. Pagamento tramite il Nodo dei pagamenti - SPC (pagoPA) , messo a punto dall’Agenzia per l’Italia digitale.  Qui ulteriori informazioni
  6. Pagamento on line del bollo digitale, effettuato collegandosi ai siti web dell’Amministrazione di riferimento.Tale pagamento online, avviene direttamente dal cittadino se dispone delle credenziali di accesso ai servizi telematici PA, oppure, attraverso il nuovo servizio @e.bollo, offerto dai c.d. prestatori di servizi di pagamento, ossia, intermediari autorizzati dall’Agenzia delle entrate come banche e uffici postali.

5) Autentica di firma e imposta di bollo

L'autenticazione di firma, apposta sullo stesso foglio di un'istanza diretta alla Pubblica Amministrazione redatta in bollo ai sensi dell'art. 3 della Tariffa – Parte prima, annessa al D.P.R. n. 642 del 1972, non è soggetta ad ulteriore imposta di bollo, in quanto il pagamento dell'imposta dovuta per la presentazione della domanda alla Pubblica Amministrazione è sufficiente anche per la dichiarazione di autentica della firma D.P.R. n. 642/1972 (Ministero delle Finanze - Risoluzione n. 390762 del 8 luglio 1991 .


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