News Pubblicata il 30/05/2023

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Tirocini Garanzia Giovani: l'indennità minima sale a 500 euro

di Redazione Fisco e Tasse

ANPAL aggiorna l'importo rimborsabile agli enti per le indennità dei tirocini extracurricolari. Vediamo i dettagli e da quando si applica




L'ANPAL, con Nota di comunicazione n. 6902 del 25 maggio 2023, ha aggiornato gli importi dell’indennità dei tirocini extracurriculari, il cui ammontare minimo  passa da 300 a 500 euro.  Si tratta degli  importi  che possono essere riconosciuti a valere sul Programma operativo nazionale Iniziativa occupazione giovani agli enti organizzatori  dei percorsi formativi .

Il comunicato precisa che l’aggiornamento riguarda tutte le categorie di persone in tirocinio incluse le persone con disabilità o svantaggiate (come definite dalla legge 381/91) ed è riportato nelle schede misura 5 e 5bis aggiornate. 

Va ricordato che i  tirocini extracurriculari , cioè non direttamente previsti dai  corsi di laurea o dai percorsi  obbligatori per l'accesso alle professioni, mirano ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani, nel percorso di transizione tra scuola e lavoro, con una formazione a contatto con il mondo del lavoro, e 

  1. a favorire l’inserimento o il reinserimento lavoro di giovani disoccupati (misura 5) e 
  2. ad agevolare i percorsi di tirocinio in mobilità nazionale e transnazionale, per favorire esperienze formative e professionali al di fuori del proprio territorio (misura 5bis).

La nota ANPAL  sottolinea inoltre che  la modifica è applicabile a  decorrere dalla mensilità successiva al 25 maggio 2023, data di trasmissione della nota  Anpal,  per i tirocini in corso di svolgimento.

I Tirocini extracurricolari PON IOG (Garanzia Giovani)   sono  indirizzati giovani in  cerca di un primo o di un nuovo contatto col mondo del lavoro,  che sono cresciuti in maniera continuativa dal  2012 al 2015 con un picco  straordinario di attivazioni del 2015 (+54%).

Si ricorda che il programma è rivolto  in particolare a

I giovani ricevono un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di istruzione o di formazione entro un tempo limitato dall’inizio della disoccupazione o dall’abbandono dell’istruzione formale; l'offerta tiene conto degli elementi che rendono più difficile l’inserimento nel lavoro (es. variabili territoriali, demografiche, familiari e individuali).

 e deve essere proposta entro 4 mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione o formazione. 

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Fonte: ANPAL



TAG: Apprendistato e tirocini 2023 La rubrica del lavoro