News Pubblicata il 31/01/2023

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Crediti energia e gas mese dicembre 2022: codici tributo per i cessionari

di Redazione Fisco e Tasse

La Risoluzione 2 con i codici tributo per l'utilizzo con F24 dei crediti energia e gas di dicembre 2022 per i cessionari



Con Risoluzione n 2 del 30 gennaio le Entrate istituiscono i codici tributo per l'utilizzo in compensazione con F24 da parte dei cessionari dei crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022

Ricordiamo che l’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, ha introdotto delle misure agevolative, riconosciute nella forma del credito d’imposta, al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022. 

La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta in parola prevede che gli stessi siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure ceduti solo per intero a soggetti terzi. 

Per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo: 

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

Leggi anche: Crediti d'imposta energia e gas: codici tributo per i beneficiari e termini di utilizzo

Ricordiamo che con la Risoluzione n 72/2022 sono stati istituiti i codici tributo per l'uso in F24 dei suddetti crediti da parte dei diretti beneficiari.

Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Risoluzione Agenzia delle Entrate del 30.01.2023 n. 2

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