News Pubblicata il 22/11/2021

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Determinazione del reddito per un Agente di commercio in regime agevolato

di Redazione Fisco e Tasse

L’agente in regime forfetario determina l’imposta applicando la percentuale di redditività e deducendo i contributi previdenziali, anche versati dal proponente



L’Agente di commercio che svolge l’attività in forma individuale, avendone i requisiti previsti dalla normativa, può optare per il regime agevolato cosiddetto forfetario, che si caratterizza per la determinazione con modalità non analitiche del reddito imponibile.

Il contribuente forfetario determina l’imposta applicando una aliquota agevolata del 15% al suo reddito imponibile; il reddito imponibile è determinato applicando il coefficiente di redditività, che per gli agenti di commercio è del 62% (quindi prevede il riconoscimento di costi forfetari per il 38%), ai ricavi imponibili.

Altro elemento caratterizzante il regime in questione è il fatto che l’unico onere deducibile dal reddito imponibile è costituito dai versamenti previdenziali obbligatori; qualsiasi altro costo, come l’acquisto o le spese di gestione del veicolo, ad esempio, non rappresentano oneri deducibili.

La disciplina contributiva dell’agente di commercio, che svolge l’attività sotto forma di ditta individuale, presenta delle caratteristiche peculiari: è prevista nei fatti una sorta di doppia contribuzione Inps e Enasarco.

Il contributo previdenziale Inps è versato direttamente dal contribuente e il suo importo è deducibile dal reddito imponibile.

Più articolata la questione in relazione al contributo Enasarco: tale contributo, pari al 17%, per gli anni 2020 e 2021, delle somme dovute all’agente, in relazione a un rapporto di agenzia, è a carico in parti uguali tra il proponente e l’agente.

La quota dell’8,5% dovuta dall’agente di commercio all’Enasarco costituisce una ritenuta previdenziale che deve essere esposta in fattura, ma viene versata dal proponente.

A riguardo si pone la problematica se il contribuente dovrà indicare sul quadro LM del modello Redditi PF, quello demandato ad accogliere la dichiarazione del contribuente forfetario, tra i ricavi, l’ammontare fatturato al netto della ritenuta previdenziale, oppure l’ammontare fatturato al lordo della ritenuta, che verrà poi considerata onere previdenziale deducibile.

La differenza non è necessariamente priva di conseguenze, perché, ad esempio, la differente modalità di esposizione può risultare determinante ai fini del superamento del limite di ricavi previsto per la permanenza nel regime agevolato.

Le istruzioni del modello Redditi PF, per una situazione del genere, non forniscono una indicazione espressa; ma alla luce del fatto che l’agente di commercio è una impresa individuale che fattura al proponente il suo ricavo, di conseguenza il contributo Enasarco versato dal sostituto, per conto dell’agente, costituisce un onere a carico di questi che viene solo versato dalla controparte; motivo per cui è lecito ritenere che debba confluire tra i ricavi l’importo al lordo della ritenuta, e che il contributo previdenziale a carico dell’agente, ma versato dalla controparte, confluisca tra gli oneri deducibili sul rigo LM7 “Contributi previdenziali e assistenziali” del modello Redditi PF.

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Fonte: Blog Fiscoetasse.com



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