News Pubblicata il 02/11/2021

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Entro il 2.11 i pagamenti per rateizzazioni pre-covid

di Redazione Fisco e Tasse

L'Agenzia della Riscossione con comunicato stampa riepiloga i pagamenti da effettuare entro il 2 novembre e gli altri alla luce delle novità del decreto fiscale



Avranno tempo fino al 2 novembre i contribuenti che devono regolarizzare i pagamenti delle rateizzazioni già in essere con Agenzia delle Entrate Riscossione all’inizio del periodo di sospensione della riscossione per l’emergenza Covid19.

Il Decreto Fiscale (Decreto Legge n. 146/2021) ha infatti previsto nuove misure agevolative in favore dei contribuenti, tra cui, per i piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020, il differimento dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 (giorno festivo e quindi slitta al 2 novembre) del termine per pagare le rate che erano in scadenza nel periodo di sospensione della riscossione, cioè tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021.

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Lo stesso provvedimento ha previsto, sempre per i piani di rateizzazione in corso all’8 marzo 2020, l’estensione da 10 a 18 del numero di rate che, in caso di mancato pagamento, determinano la decadenza della dilazione (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020). 

Pertanto, in vista della scadenza del prossimo 2 novembre, è necessario:

per rimanere in regola con la rateizzazione ed evitare la decadenza dal beneficio. 

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Rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo 2020

Per le dilazioni concesse dopo l’8 marzo 2020, sulle quali il Decreto Legge n. 146/2021 non è invece intervenuto, il termine di pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione della riscossione (cioè dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021) è rimasto fissato al 30 settembre 2021. Per queste rateizzazioni e per quelle relative a richieste già effettuate o che verranno presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate. A partire poi dalle rateizzazioni che verranno richieste dal 1° gennaio 2022 la decadenza si verificherà dopo il mancato pagamento di 5 rate, come ordinariamente previsto.

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Rottamazione e saldo e stralcio, pagamenti entro il 30 novembre

 Il Decreto Legge n. 146/2021 è intervenuto anche sulle scadenze di pagamento della definizione agevolata, prevedendo la riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dai provvedimenti di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio” a seguito del mancato pagamento delle rate originariamente previste nel 2020 che, in base alle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del decreto “Sostegni-bis” (Legge n. 106/2021), andavano corrisposte entro il 31 luglio, 31 agosto, 30 settembre e 31 ottobre 2021. Il

Fonte: Fisco e Tasse



TAG: Pace fiscale 2023