News Pubblicata il 05/01/2022

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Fondo perduto attività chiuse e discoteche: codici tributo se non spettante

di Redazione Fisco e Tasse

Cfp attività chiuse: discoteche, fiere, palestre, piscine, sale giochi, centri sportivi, musei e altri possono richiederlo. Pubblicati i codici tributo per la restituzione



Con Provvedimento n 379919 del 29 dicembre 2021 le Entrate hanno determinato i contributi a fondo perduto per le attività chiuse. Ieri 4 gennaio 2022 con la Risoluzione 2 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i codici tributo da utilizzare in caso in cui non sia spettante.

In generale, i contributi a fondo perduto sono così riconosciuti: 

a) il contributo a fondo perduto per discoteche, sale da ballo, night club e simili (codice Ateco 93.29.10) che risultavano chiuse al 23 luglio 2021 (di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto del MISE di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 9 settembre 2021) è pari a 8.661 euro per ciascun beneficiario; 

b) il contributo a fondo perduto riconosciuto a ciascun beneficiario in merito alle attività rimaste chiuse per almeno 100 giorni tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021 dei settori dallo svago al benessere, dallo sport all’intrattenimento con codice Ateco 2007 indicati nell'allegato 1 (di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), del citato decreto) è pari all’intero ammontare risultante dall’ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia. 

Ricordiamo che i soggetti suddetti potevano richiedere i contributi a fondo perduto previsti dal decreto “Sostegni bis”

I termini di presentazione delle istanze erano stati stabili con il provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate. Si ricorda inoltre che era stato pubblicato in GU n 240 del 7 ottobre il Decreto 9 settembre 2021 contente modalità attuative connesse all'utilizzo delle risorse per il sostegno alle attività economiche chiuse.

Contributo a fondo perduto non spettante: ecco i codici tributi

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 336230 del 29 novembre 2021 in commento definisce che: 

Per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE) con la Risoluzione 2 del 4 gennaio 2022 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo: 


8137
Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021
8138
Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021
8139
Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021”


Contributo a fondo perduto per le discoteche, sale da ballo rimaste chiuse

Le domande potevano essere presentate all’Agenzia delle Entrate in via telematica dal 2 e fino al 21 dicembre 2021. 

In particolare i contributi previsti erano appunto due:

I contributi riconosciuti verranno accreditati direttamente sul conto corrente indicato nell’istanza. La domanda andava inviata utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate 

Beneficiari del fondo per le attività chiuse: un riepilogo delle regole

Possono beneficiare del contributo a fondo perduto i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione che: 

a) alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 luglio 2021, svolgono, come attività prevalente comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate un’attività che risulta chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione adottate (ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35), rappresentate dalle attività individuate dal codice ATECO 2007 “93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili”. 

b) alla data di entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, svolgono, come attività prevalente comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate un’attività riferita ai codici ATECO 2007 indicati nell’allegato 1 al decreto, rispetto alla quale dichiarano, nell’istanza di accesso al contributo, di aver registrato, per effetto delle misure restrittive adottate nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021) la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni. 

Per poter beneficiare degli aiuti previsti dal decreto, alla data di presentazione dell’istanza i soggetti beneficiari devono: 

Non possono invece beneficiare degli aiuti: 

Ammontare del fondo perduto per le attività chiuse

In particolare, l’aiuto è riconosciuto sotto forma di contributo a fondo perduto, con le seguenti modalità:

In caso di soggetto richiedente di nuova costituzione che non abbia dichiarato ricavi e compensi nel predetto periodo di imposta, il contributo si assume convenzionalmente pari a quello previsto di 3.000 euro.

Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, fermo restando il riconoscimento di un contributo in egual misura per tutte le istanze ammissibili fino a un importo di euro 3.000,00 (tremila), l’Agenzia delle entrate provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi e compensi. 

Con il Provvedimento di oggi 29.12 sono stati determinati gli importi dei contributi spettanti a ciascuna delle due categorie e secondo le istanze presentate.

Fondo per le attività chiuse: tabella 1

47.78.31, Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)

49.39.01, Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non parte dei sistemi di transito urbano o suburbano

56.21.00, Catering per eventi, banqueting

59.14.00, Attività di proiezione cinematografica

79.90.11, Servizi di biglietteria per eventi

82.30.00, Organizzazione di convegni e fiere

85.51.00, Corsi sportivi e ricreativi

85.52.01, Corsi di danza

90.01.01, Attività nel campo della recitazione

90.01.09, Altre rappresentazioni artistiche

90.02.09, Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

90.04.00, Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

91.02.00, Attività di musei

91.03.00, Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

92.00.02, Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro

92.00.09, Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse

93.11.10, Gestione di stadi

93.11.20, Gestione di piscine

93.11.30, Gestione di impianti sportivi polivalenti

93.11.90, Gestione di altri impianti sportivi nca

93.13, Gestione di palestre

93.21, Parchi di divertimento e parchi tematici

93.29.10, Discoteche, sale da ballo night-club e simili

93.29.30, Sale giochi e biliardi

93.29.90, Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

96.04, Servizi dei centri per il benessere fisico

96.09.05, Organizzazione di feste e cerimonie

Fonte: Fisco e Tasse


2 FILE ALLEGATI:
Provvedimento Agenzia delle Entrate del 29.12.2021 n. 379919 Risoluzione Agenzia delle Entrate del 04.01.2022 n. 2

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