News Pubblicata il 06/08/2021

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Green pass, anche senza l'obbligo il dipendente può essere sospeso

OK alla sospensione senza retribuzione di lavoratori no vax se mettono a rischio i colleghi. Prime pronunce dei Tribunali in assenza di norme su green pass aziendale



Il Governo (anzi forse tutto il Paese) sta discutendo sull'obbligo di  green pass per accedere ai luoghi di lavoro per lo meno nelle situazioni piu a rischio di contagio tra colleghi e con il pubblico, il che significa vaccinazione obbligatoria contro il COVID 19  per chi lavora in comunità ampie. 

Ricordiamo che la misura è richiesta da Confidustria e osteggiata dai sindacati  e il Governo sembra propenso ad aggiungere al settore sanitario, dove l'obbligo è già operativo,  anche la scuola le imprese di trasporto  alla ristorazione ecc. La decisione è attesa per nel CDM in programma oggi pomeriggio. 

Leggi in merito Green pass  in azienda :  il Governo frena"

Giungono   intanto le prime pronunce giurisprudenziali   che concordano sul fatto che l 'azienda può sospendere dal servizio e dalla retribuzione il lavoratore che non vuole vaccinarsi contro il Covid-19. La motivazione principe è l'obbligo  in capo ai datori di lavoro di garantire la salute e la sicurezza dei propri dipendenti presente nel nostro Codice civile e nel Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro dl.lgs N. 81/2008

Vediamo di seguito in maggiore dettaglio le decisioni recenti del Tribunale di Roma e del tribunale di  Modena  sul tema della sospensione dei lavoratori in assenza di  vaccinazione COVID  e di Green pass aziendale.

Tribunale di Modena 23.7.2021 tutela salute  anche senza obbligo di vaccinazione  dei sanitari

Il  giudice del lavoro di Modena  nell'ordinanza n. 2467 dello scorso 23 luglio   ha confermato la legittimita della sospensione  senza retribuzione di due fisioterapiste dipendenti di una  coooperativa  attiva presso una Residenza per Anziani.

Nella sentenza si ricorda innanzitutto l'art. 2087 del codice civile , che  obbliga il datore di lavoro ad adottare  "tutte quelle misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori " ponendolo come  garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all'interno dei locali aziendali . Viene anche richiamata la direttiva Ue 2020/739 del 3 giugno 2020  che ha specificatamente incluso il Covid-19 tra gli agenti biologici da cui è obbligatoria la protezione .

Vale la pena sottolineare che la decisione del giudice è precedente alla entrata in vigore del decreto legge 44/2021 che ha imposto l'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario.

Tribunale di Roma 8.7 2021 sospensione del lavoratore no vax:  misura non disciplinare 

L'ordinanza  del Tribunale di Roma del 28 luglio 2021  ugualmente considera legittima la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di una lavoratrice non vaccinata, anche se occupata in un settore nel quale non è previsto l’obbligo 

Si trattava in particolare della dipendente di un villaggio turistico per la quale il medico competente aveva dato giudizio di inidoneita al contatto con i clienti . Il datore di lavoro, messo a conoscenza della situazione e  avendo verificato l'impossibilità di adibirla ad altre mansioni , è stato costretto a sospenderla .

 Il tribunale precisa  che il provvedimento non è da considerarsi misura disciplinare ma  rivolta alla necessaria tutela della salute  dei dipendenti e degli ospiti della struttura ricettiva  . Il giudice  ricorda  inoltre che anche  sul lavoratore, in base all’articolo 20 del Dlgs 81/2008, incombe l’obbligo di salvaguardare la propria salute e quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, cooperando con il datore per l’adempimento delle misure dirette a garantire la protezione collettiva e individuale. 

La decisione del tribunale sembra pero non tenere conto  di quanto affermato recentemente dal  Garante per la protezione dei dati personali  in un provvedimento piuttosto discusso.( Vedi qui l'articolo Garante privacy le indicazioni sul vaccino ai lavoratori)

 Secondo il Garante per  la tutela della privacy  del lavoratore solo il  medico competente  puo essere a conoscenza dello stato vaccinale dei dipendenti , e non puo metterne a parte il datore di lavoro  Resta da capire allora come, se  all'oscuro della situazione, il datore di lavoro possa  effettivamente prendere  i provvedimenti di salvaguardia della salute sul luogo di lavoro. 

Piu che auspicabile ancora una volta l'intervento del legislatore in materia.



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