News Pubblicata il 16/07/2019

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Ecobonus motoveicoli 2019: rottamazione anche per gli Euro3

Incentivo fiscale esteso a tutti i ciclomotori, moto, microcar e veicoli a tre ruote senza alcun limite massimo di potenza, questa la novità introdotta dal Decreto Crescita



Ecobonus esteso a tutte le categorie a due e tre ruote di categoria L (da L1e a L7e) e rottamazione anche per gli Euro 3.
Con le modifiche introdotte da Decreto Crescita, infatti, si potrà usufruire dell’Ecobonus per l’acquisto di veicoli, senza limiti di potenza, appartenenti a tutte le categorie L (da L1e a L7e) e di poter procedere con la rottamazione anche di un veicolo di categoria Euro 3.

L’articolo 10-bis DL 34/2019, modifica la disciplina degli incentivi per l’acquisto di motocicli elettrici e ibridi nuovi, previa rottamazione di analoghi più inquinanti, che era stata introdotta dalla legge di bilancio 2019.

La nuova disciplina estende l’incentivo all’acquisto, anche in locazione finanziaria, di ciclomotori e motoveicoli, sia elettrici che ibridi, di tutte le categorie L a prescindere dalla potenza, la misura del contributo rimane pari al 30% del prezzo d’acquisto (IVA esclusa) fino ad un massimo di € 3.000,00.

Viene inoltre previsto che per usufruire dell’incentivo è consentito rottamare, oltre alle categorie già previste Euro 0, 1 e 2, anche un analogo veicolo Euro 3, nonché i ciclomotori che siano stati dotati di targa obbligatoria, come previsto dalla apposita normativa del 2011.

Nel dettaglio, il contributo per l’acquisto di un ciclomotore o motoveicolo elettrico o ibrido, viene riconosciuto per tutte le seguenti categorie di ciclomotori e motoveicoli:

Quindi, oltre che a tutti i veicoli a due ruote, l’incentivo è esteso anche tricicli a motore, alle motocarrozzette e ai quadricicli a motore.

Il contributo è corrisposto dal venditore sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto del veicolo e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

Viene richiesto di essere proprietari o intestatari da almeno 12 mesi dei veicoli da rottamare, ovvero che sia intestatario o proprietario, da almeno 12 mesi, un familiare convivente.

Riferimenti normativi:

Art. 10 bis - TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34
Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione e per l'acquisto di veicoli non inquinanti

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1057 e' sostituito dal seguente: «1057. A coloro che, nell'anno 2019, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente a una delle suddette categorie, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente, e' riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3, ovvero sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011 »;
b) al comma 1062, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero del certificato di cessazione dalla circolazione rilasciato dall'ufficio della motorizzazione civile.».

Fonte: Fisco e Tasse



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